Busta paga: quando va firmata dal lavoratore

Di Redazione FinanzaNews24 4 minuti di lettura
Finanza ed economia

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È obbligatorio per il datore di lavoro consegnare in tempo e firmare il cedolino, ma la busta paga quando va firmata dal lavoratore? In parecchi casi, i modelli pre-impostati di stampa dei prospetti prevedono alla fine dei dati uno spazio in bianco per la sottoscrizione del dipendente. Ma la Legge n. 4 del 5 gennaio 1953 – ovvero la norma che regola le buste paga e l’obbligo di consegna del cedolino – non chiarisce in maniera specifica la posizione del lavoratore in merito.

Busta paga: quando va firmata dal lavoratore

È consuetudine pensare che la busta paga vada firmata dal lavoratore come ricevuta per attestare il pagamento dello stipendio o comunque del compenso per il periodo lavorato. In realtà, la Cassazione nell’ordinanza n. 21699 del 6 settembre 2018 specifica che il saldo effettivo della somma indicata nel cedolino non è provato dalla firma da parte del lavoratore. Quindi, il lavoratore firma la busta paga, ma ciò non dimostra l’avvenuto pagamento dello stipendio: lo fa soltanto presumere. Semmai, la firma del lavoratore rappresenta unicamente l’avvenuta consegna del cedolino, la sua accettazione.

In sostanza, la firma non ha alcun valore giuridico: attesta soltanto che la consegna del documento è avvenuta. In particolare se il lavoratore firma per ricevuta. Discorso diverso se firma per quietanza, come avviene nella maggior parte delle situazioni: in tal caso, riconosce che il pagamento dello stipendio è effettivamente avvenuto. La tracciabilità dei pagamenti, in particolare digitali, aiuta a dirimere eventuali controversie tra azienda e dipendenti.

Le altre circostanze in cui il lavoratore è chiamato a firmare con valore legale il prospetto sono le sottoscrizioni del CUD (la certificazione unica dei redditi da lavoro dipendente per presentare la dichiarazione dei redditi) e del Modello REDDITI Persone Fisiche – PF (l’ex Modello UNICO PF alternativo al 730): in questi casi, la firma rappresenta la quietanza degli importi indicati come corrisposti da parte del datore di lavoro.

La Suprema Corte chiarisce ancora che la firma del lavoratore sulla busta paga non implica “in maniera univoca, l’effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento, e pertanto tale espressione non è tale da potersi interpretare alla stregua del solo riscontro letterale, imponendo invece il ricorso anche agli ulteriori criteri ermeneutici dettati dagli articoli 1362 e seguenti CC”.

Chi deve firmare la busta paga?

È il datore di lavoro l’unico ad avere l’onere di firma per attestare consegna e avvenuto pagamento del cedolino. La busta paga deve recare la firma, il timbro aziendale, la sigla del datore di lavoro o di chi ne fa le veci. La firma del prospetto non è un obbligo giuridico, ma lo strumento dell’azienda per dimostrare la consegna e il saldo dello stipendio. Il dipendente, come detto, firma la busta paga semplicemente a dimostrazione dell’avvenuta ricezione. Sarò poi premura del datore di lavoro archiviare e conservare i cedolini firmati per eventuali verifiche ispettive.

La firma del lavoratore sulla busta paga, che sia per ricevuta o per quietanza, non impedisce di contestarne il contenuto se il datore di lavoro non procede nei tempi stabiliti a pagare lo stipendio. Le contestazioni possono avvenire in qualsiasi contesto: sta all’azienda dimostrare di avere provveduto effettivamente al pagamento.

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