Borsa di studio e tirocinio vanno in dichiarazione dei redditi 2023?

Di Redazione FinanzaNews24 3 minuti di lettura
Wall Street

(Money.it) Borsa di studio e tirocinio: quali sono le regole per la dichiarazione dei redditi?In alcuni casi c’è l’obbligo di presentazione del modello 730/2023 (o modello Redditi Persone Fisiche)? Quando, invece, è invece prevista l’esenzione?

La stagione del 730 è iniziata con la messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione precompilata dal 2 maggio e con la possibilità di apportare modifiche dallo scorso 11 maggio. Uno dei dubbi dei contribuenti riguarda la presentazione del modello 730 rispetto all’obbligo o meno di inserire anche le somme corrisposte come borse di studio o tirocini formativi o di orientamento.

La risposta è contenuta nell’articolo 50 del TUIR, il quale prevede che le somme corrisposte come borse di studio, assegno, premio o sussidio per studio o addestramento professionale sono considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

In questa definizione rientrano anche le indennità corrisposte a titolo ti tirocinio formativo e di orientamento al lavoro.

Esistono tuttavia diversi casi in cui non vi è obbligo di presentare dichiarazione dei redditi ed è quindi prevista l’esenzione dall’invio del modello 730 e dal versamento delle imposte sulle somme percepite. Di seguito, analizziamo le regole previste.

Borsa di studio e tirocinio in dichiarazione dei redditi: quando c’è l’obbligo di fare il 730

A spiegare quando borse di studio e tirocini debbano essere inseriti in dichiarazione dei redditi sono due documenti del MEF e dell’Agenzia delle Entrate.

Per quel che riguarda le borse di studio, la circolare MEF n. 326 del 23 dicembre 1997 chiarisce che le somme corrisposte per attività di studio, ricerca scientifica e di specializzazione sono classificabili come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

Per queste somme, così come per assegni, premi o sussidi erogati per finalità di studi o addestramento professionale, scatta quindi l’obbligo per il sostituto d’imposta di applicare la ritenuta Irpef e l’obbligo per il percettore di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Allo stagista o borsista verrà inoltre consegnata la certificazione unica, contenente il totale di somme erogate e importi trattenuti a fini Irpef.

Sono considerati redditi assimilati a quelli da lavoro dipendenti anche gli importi corrisposti per tirocini formativi e di orientamento.

Come chiarito nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 95 del 21 marzo 2002, anche per le indennità corrisposte per stage o tirocinio scatta quindi l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Un caso tipico riguarda il tirocinio Garanzia Giovani.

Per la precisione devono essere di


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