Bonus super mamma: ecco il nuovo perimetro di tassazione

Di Barbara Molisano 2 minuti di lettura
Bonus Mamma

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito il perimetro del trattamento fiscale delle somme erogate alle lavoratrici madri in forma di “welfare aziendale” dopo il periodo di astensione obbligatoria per maternità. In particolare, si è discusso se tali somme, destinate a coprire la differenza tra l’indennità di maternità e la retribuzione completa, possano essere escluse dalla tassazione ai sensi dell’articolo 51 del Tuir.

La risposta all’istanza

La questione è emersa nel contesto di un’istanza presentata da una società che desidera riconoscere alle proprie lavoratrici madri una somma equivalente alla differenza tra l’indennità di maternità e il cento per cento della retribuzione mensile lorda, per i tre mesi successivi al periodo di astensione obbligatoria. Tale importo verrebbe erogato in forma di “welfare aziendale”, non come retribuzione monetaria.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che queste somme dovrebbero essere considerate rilevanti dal punto di vista fiscale in quanto rappresentano un’erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile e rispondono a finalità retributive. Di conseguenza, non possono essere considerate non tassabili semplicemente perché erogate sotto forma di welfare aziendale.

L’articolo 51 del Tuir

Questo chiarimento mette in discussione la possibilità di escludere tali somme dalla base imponibile, poiché non rispettano i criteri stabiliti dall’articolo 51 del Tuir che elenca le opere, i servizi, le prestazioni e i rimborsi spesa che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte, sempreché non vi sia un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente.

In conclusione, le somme erogate alle lavoratrici madri in forma di welfare aziendale per coprire la differenza tra l’indennità di maternità e la retribuzione completa potrebbero non godere dell’esenzione fiscale prevista dall’articolo 51 del Tuir. Tuttavia, è importante valutare attentamente il contesto e consultare un esperto fiscale per garantire la conformità alle normative vigenti

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