Si potranno apprendere dal 4 ottobre le regole per la richiesta del bonus al 30% (fino a 60mila euro) per ricevere credito d’imposta Sanificazione e DPI. In attesa quindi del modello domanda, spese ammesse, beneficiari e regole
Il modello “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione” deve infatti essere utilizzato per comunicare l’ammontare delle spese sostenute, al fine di consentire l’individuazione della quota fruibile, in proporzione alle risorse disponibili. Si inoltra dal 4 ottobre, utilizzando il modello apposito, la domanda per il credito d’imposta sulle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione di ambienti e strumenti e per l’acquisto di DPI atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti nei luoghi di lavoro (compresi i tamponi Covid-19). Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 luglio scorso lo riporta assieme alle istruzioni per la compilazione, alle specifiche tecniche per la trasmissione e all’individuazione del bonus fruibile.
Il decreto Sostegni-bis (articolo 32 del Dl n. 73/2021) ha in pratica riproposto il bonus introdotto dal Dl Rilancio, aggiornandolo alle spese sostenute da giugno ad agosto per l’adeguamento degli ambienti in lavoro in vista della ripresa delle attività produttive. In particolare:
sanificazione ambienti dove si esercita l’attività e strumenti utilizzati;
somministrazione tamponi a coloro che prestano opera nell’ambito delle attività;
acquisto dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari conformi ai requisiti UE);
acquisto detergenti e disinfettanti;
acquisto dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti conformi ai requisiti UE, incluse le eventuali spese di installazione);
acquisto dispositivi per il distanziamento (barriere e pannelli protettivi, incluse spese di installazione).
I beneficiari sono:
esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
enti non commerciali, compresi enti del Terzo settore e religiosi civilmente riconosciuti;
strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.