Bonus Ristorazione: si può chiedere un’integrazione fino al 21 novembre 2022

Di Redazione FinanzaNews24 3 minuti di lettura
bonus 550 euro

Arrivano buone notizie o meglio opportunità per coloro che hanno già ricevuto il bonus Wedding/Horeca di giugno. Si potrebbe ricevere un ulteriore contributo a fondo perduto in aggiunta a quello già ricevuto per bar e ristoranti.

Il riferimento è  il Prot. n. 406608/2022: “Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione del modello di dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime “de minimis” al fine del riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 17-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233”. 

Come ricevere l’integrazione del bonus Wedding/Horeca ?

Occorre inviare una dichiarazione  da inviare  per via telematica dal 7 al 21 novembre 2022: si può infatti accedere alla  procedura sul portale dedicato alla voce “Fatture e corrispettivi” ” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’ulteriore condizione per ottenere il  bonus che si aggiunge a quelle di giugno è: il rispetto del limite triennale di aiuti di Stato previsto dal regime “de minimis” di cui al regolamento n. 1407/2013/Ue.

Il contributo denominato  “maggiorazione bar/ristoranti” può essere quindi richiesta dai codici Ateco 56.10 (ristorazione, anche da asporto o connessa alle imprese agricole o ancora ambulante e gelaterie e pasticcerie), 56.21 (catering per eventi/banqueting) o 56.30 (bar).

Come da protocollo: In particolare, il 70% delle risorse finanziarie è ripartito in egual misura tra tutti i beneficiari; in aggiunta, il 20% dell’assegnazione finanziaria è ripartita, in egual misura, tra i beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 100.000 euro; il restante 10% dell’assegnazione si aggiunge alle precedenti ripartizioni per le imprese beneficiarie con un ammontare di ricavi 2019 superiori a 300 mila euro.

L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra l’importo spettante e l’importo residuo di aiuti ancora fruibili determinato in base all’ammontare di aiuti in regime “de minimis” indicato dal soggetto nella Dichiarazione.

L’erogazione del contributo di cui al punto precedente è effettuata mediante accredito sul conto corrente sul quale è stato erogato il contributo di cui all’articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge n.73 del 25 maggio 2021″. 

 

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