La Circolare n. 3/E dell’Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2024 ha delineato le novità introdotte dall’articolo 2 del Dl n. 69/2023 riguardanti il bonus prima casa per chi si trasferisce all’estero per lavoro. Le regole precedenti imponevano che l’immobile fosse situato nel comune in cui il soggetto trasferito all’estero per lavoro aveva sede o svolgeva l’attività. Tuttavia, le nuove disposizioni stabiliscono condizioni diverse.
Requisiti aggiornati per l’agevolazione casa
Il decreto Salva-Infrazioni (Dl 69/2023) ha introdotto nuove regole per accedere allo sconto sull’imposta di registro (al 2% anziché al 9% sul valore catastale dell’immobile). I requisiti per ottenere il beneficio includono la residenza o l’attività nel comune in cui l’acquirente si trasferisce entro diciotto mesi dall’acquisto dell’immobile, oppure nel comune in cui svolge l’attività, o ancora, nel comune di nascita o dove aveva la residenza prima del trasferimento per almeno cinque anni.
Esclusione dal bonus dopo il trasferimento all’estero
La circolare specifica che chi si trasferisce all’estero dopo aver acquistato l’immobile non potrà usufruire del beneficio fiscale. L’agevolazione prima casa è concessa solo a chi si trasferisce per lavoro e ha risieduto o lavorato in Italia per almeno cinque anni. È possibile acquistare la casa nel comune di nascita, di residenza precedente o dove si svolgeva l’attività prima del trasferimento.
Possibilità di bonus con successione o donazione
Il soggetto trasferito all’estero per lavoro può beneficiare dell’agevolazione anche se l’immobile è acquisito per successione o donazione. Le nuove regole si applicano alle successioni aperte dalla data di entrata in vigore della normativa.
In definitiva, le nuove disposizioni fiscali rendono più chiaro il processo per ottenere il bonus prima casa in caso di trasferimento all’estero per motivi di lavoro. Rispettare i requisiti e le condizioni stabilite è fondamentale per godere dell’agevolazione e risparmiare sull’imposta di registro