Un bonus che riguarda sempre il lavoro ma che ha come focus le nuove cooperative e la Legge di Bilancio 2022 per incentivare questa forma di attività
Le cooperative che aprono dal 1° gennaio 2022 possono ottenere una decontribuzione per 24 mesi. Il bonus nuove cooperative è infatti un’agevolazione che prevede la decontribuzione pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, fino a 12000 euro (ovvero 6000 mila euro per ogni anno del biennio). La durata è di 2 anni per le 2neonate”cooperative nate durante il 2022 ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, D.L. 83/2012.
Questo nuovo bonus è previsto dalla Legge di Bilancio 2022, 1 commi 25-254.Secondo i commi 253-254 della Legge di Bilancio indirizzati alle cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, DL 83/2012. Bonus valido per le cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano utilizzare le stesse, in cessione o ai lavoratori medesimi. Altri requisiti saranno specificati dall’ INPS, ma per il momento l’esonero contributivo non spetta alle cooperative in cui il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo d’imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti.
Il bonus nuove cooperative pone al centro l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. La decontribuzione è nel limite massimo d’importo pari a 6.000 euro suddivisi su base mensile. Ma questo non è l’unica agevolazione in atto.
Facciamo un salto indietro al 2018 in cui la Legge di Bilancio 2018 aveva previsto due incentivi per una durata di 36 mesi con dipendenti assunti a tempo indeterminato: persone a cui era stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 2016 (limite di spesa di 50o mila euro all’anno per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020) e donne vittime di violenza di genere. Altro incentivo era proposto dall’articolo 4 della Legge 381 del 1991 e ancora in vigore: aliquote a zero per contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale derivante dalle cooperative sociali sulle retribuzioni spettanti ai soci svantaggiati, norma indirizzata alle cooperative sociali che hanno messo in atto azioni di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.