Bonus fiere: guida alla domanda e scadenza

Di Antonia De La Vega 3 minuti di lettura
Wall Street

Il Bonus fiere  è un contributo pari al 70% dei costi sostenuti fino a € 150.000 annui per progetti volti a sostenere la promozione dei marchi di certificazione italiani all’estero. Il progetto deve prevedere la realizzazione di iniziative quali: fiere ed esposizioni internazionali, eventi, incontri, seminari rivolti ad un pubblico straniero e finalizzati ad accrescere la brand awareness.

Il contributo è destinato a categorie di produzione, consorzi di tutela o altri enti cooperativi o associativi costituiti in Italia. L’avviso che disciplina tale oggetto è il Decreto Dirigenziale del 26 ottobre 2021, che attua le modalità per la promozione dei marchi collettivi e delle certificazioni all’estero nel 2021 e che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 2 novembre, 2021, n. 261. Vi ricordiamo che il bonus è stato introdotto con un’ordinanza del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2021. Per tale bando sono stati stanziati 2,5 milioni per il 2021.

È possibile presentare domanda a partire dal 22 novembre 2021 e fino al 22 dicembre 2021, possono beneficiare del bonus  per la promozione dei marchi collettivi e della certificazione all’estero:

associazioni rappresentative di categorie industriali;
consorzi di tutela di cui all’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
altre associazioni o cooperative.

I beneficiari, al momento della domanda, devono essere titolari del marchio collettivo o di certificazione o possedere un titolo idoneo per l’uso o la gestione di un marchio collettivo o di certificazione già registrato.

I beneficiari alla data della domanda di contributo devono soddisfare alcuni requisiti generali. Nel caso di associazioni riconosciute, essere iscritti all’albo delle persone giuridiche di cui al DPR n. 361:

  • non avere procedure amministrative relative ad azioni pensionistiche per scarsa acquisizione di risorse pubbliche
  • essere iscritto al registro delle imprese, se previsto
  • non assumere alcuna decisione di scioglimento o liquidazione ai sensi della normativa vigente per ciascuna delle categorie di beneficiari
  • rispettare gli obblighi di prevenzione del riciclaggio stabiliti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ove applicabile
  • non essere beneficiario di divieti, sanzioni pecuniarie o sospensioni ai sensi dell’articolo 67 della vigente normativa antimafia
  • avere una sede legale in Italia
  • non essere soggetto a procedure concorsuali, ove applicabile;
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