Bonus facciate con cessione di una parte del credito alla banca

Di Antonia De La Vega 3 minuti di lettura

Quando conviene cedere il credito per il Bonus Facciate? cerchiamo di dissipare alcuni dubbi.

La Cessione del credito alla banca o alla ditta del Bonus Facciata  conviene quando si ritiene di non avere capienza reddituale sufficiente per recuperare in dichiarazione l’intero ammontare della spesa sostenuta oppure si vuole beneficiare delle agevolazioni senza utilizzare fondi propri (del tutto o in parte), o anche in casi in cui si vuole recuperare in un’unica soluzione l’importo spettante, senza attendere anni. Si hanno a disposizione diverse opzioni per recuperare in tutto o in parte le spese sostenute: usufruire della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, chiedere lo sconto in fattura all’impresa che realizza gli interventi oppure optare per la cessione del credito d’imposta a soggetti terzi, tra i quali anche a banche e ad altri intermediari finanziari.

Possono esserci anche casi in cui la cessione del credito alla banca sia parziale. L’opzione di utilizzo parziale del credito d’imposta si può esercitare solo nel caso dello sconto in fattura, mentre la cessione del credito deve essere corrispondente all’intero bonus spettante. Lo prevede la norma primaria, e lo sottolinea l’Agenzia delle Entrate rispondendo a specifico interpello. E’ invece possibile una sorta di cessione parziale per le rate residue, nel caso in cui siano stati effettuati lavori ammissibili e sia già stata utilizzata in dichiarazione dei redditi una parte della detrazione. In tal caso, però, la cessione riguarda tutte le rate residue.

Nel dettaglio, la norma (articolo 121 dl 34/2020) prevede che in alternativa alle detrazioni, per una serie di interventi (fra i quali quelli agevolati con il bonus facciate, che la riguardano), è possibile scegliere uno sconto in fattura, per una somma che può arrivare a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, oppure per la cessione del credito, per una somma corrispondente alla detrazione spettante. Un interpello dell’Agenzia delle Entrate (Direzione regionale delle Marche), specifica che questa formulazione consente l’uso promiscuo (o parziale, che dir si voglia) della detrazione solo nel caso dello sconto in fattura, non per la cessione del credito. Ci sono dei casi particolari. Nel caso dello sconto in fattura parziale, la parte restante della spesa può essere o utilizzata in detrazione, oppure utilizzata sotto forma di cessione del creduto (lo precisa l’interpello sopra riportato della direzione della Regione Marche). Oppure, come specifica la circolare attuativo 24/2020 dell’Agenzia delle entrate, la cessione del credito può essere utilizzate solo per le rate residue di detrazione non ancora fruite.

 

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