Bonus Edilizi: la nuova circolare 33/202 dell’Agenzia delle Entrate

Di Gianluca Perrotti 3 minuti di lettura
Agenzia delle Entrate

La nuova Circolare 33/202 dell’Agenzia delle Entrate, del 6 ottobre, ci da informazioni circa le “Modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e chiarimenti in merito alla regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione

Il Decreto Aiuti- Bis prevede la fattispecie di responsabilità solidale tra debitore e acquirente del credito d’imposta, ma è limitata ai casi di dolo o colpa grave. Qualora si riscontrino violazioni nell’utilizzo del credito, l’Agenzia delle Entrate può chiedere la restituzione delle somme utilizzate indebitamente, individuandone il responsabile. Il beneficiario risponde in solido solo nei casi di: dolo(conoscenza o conoscenza di un prestito che non esiste perché fittizio o per altre violazioni) e colpa grave (inesperienza o mancanza di diligenza per una mancata applicazione con conseguente indebito vantaggio fiscale).

Trasferimento a titolari di conto

Le modifiche legislative hanno ampliato le possibilità di trasferimento della banca ai titolari di partita IVA. Queste nuove disposizioni, si applicano inoltre alle comunicazioni della cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate “prima dell’entrata in vigore del decreto (16 luglio 2022), indipendentemente dal fatto che la prima operazione di cessione sia avvenuta dopo il 1° maggio 2022”.

Ritardi di comunicazione

Coloro che entro il termine del 29 aprile 2022 non hanno inviato la comunicazione  per lo sconto in fattura delle le spese sostenute nel 2021 e per i pagamenti residui non utilizzati a fronte delle spese sostenute nel 2020, possono avvalersi della “remissione in bonis”, inviando la comunicazione entro il 30 novembre 2022 pagando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.

La circolare contiene anche informazioni utili nel caso in cui ci siano errori di comunicazione

Se l’errore è di natura formale (ad esempio vengono indicati in modo errato i dati catastali o lo stato di avanzamento dei lavori), è sufficiente inviare una segnalazione tramite la PEC.
In caso di errore materiale (se interessa elementi essenziali del credito ceduto), è possibile inviare un messaggio sostitutivo fino al quinto giorno del mese successivo a quello in cui è stato inviato. Trascorso tale termine, se il destinatario ha accettato il credito, le parti possono chiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da segnalazioni di prime concessioni o sconti errati, inviando apposito modulo allegato alla circolare in apposita casella PEC.
E’ online anche il modulo di richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti.

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