Il decreto Sostegni-ter, ancora in bozza ma approvato dal Consiglio dei Ministri, cambia un po’ le carte in tavola per i bonus edilizi. Arriva il limite imposto alla cessione del credito d’imposta sui bonus Superbonus, Ecobonus, Bonus Ristrutturazioni, Sismabonus e Bonus Facciate
Il decreto Sostegni-ter ha stabilito nuove regole per i bonus edilizi (Superbonus, Ecobonus, Bonus Ristrutturazioni, Sismabonus, Bonus Facciate) e per la cessione del credito d’imposta che ne deriva. Secondo le nuove proposte già firmate dal CdM si evince che si potrà utilizzare una sola volta il beneficio ( sia per i beneficiari della detrazione sia per i fornitori che ricevono il credito o praticano lo sconto in fattura). Cerchiamo di capire bene “cosa significa una sola volta”.
Il nuovo limite si utilizzerà dal 7 febbraio 2022 e i crediti ceduti in questa data potranno essere nuovamente ceduti dopo il giorno di inizio, secondo quanto previsto dalla bozza del nuovo decreto Sostegni-ter: “I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, nei termini ivi previsti”
Il credito d’imposta può essere ceduto a diversi soggetti: le banche, gli intermediari finanziari ( che possono cederlo a terzi), fornitori e imprese edili che praticano lo sconto in fattura e avranno la possibilità di recuperare l’importo scontato sotto forma di credito d’imposta e cederlo a loro volta ad altri ( una volta sola). Questi soggetti terzi non potranno effettuare un’ ulteriore cessione del credito per il limite previsto dal decreto Sostegni-ter come le misure anti-frode. A questa misura si unisce anche il l visto di conformità, che consiste in una attestazione per la presenza dei presupposti per richiedere la detrazione d’imposta, e l’asseverazione, una attestazione che invece verifica e attesta la congruità delle spese sostenute secondo i valori stabiliti per alcune categorie di beni.
Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate dovesse riscontrare delle anomalie può procedere alla sospensione della cessione del credito di imposta per un periodo fino a 30 giorni: spetterà poi all’Amministrazione finanziaria procedere con le verifiche e il riscontro di irregolarità.