Il Bonus Leasing Aziendale – credito d’imposta per la locazione di immobili ad uso commerciale – può essere utilizzato se l’impresa effettua anche vendite all’ingrosso, siano esse prevalenti o meno, purché il massimale e la riduzione di fatturazione si riferiscano alle vendite al dettaglio. I saldi.
Lo chiarisce nella richiesta dell’Agenzia delle Entrate (35/2023) sull’applicazione degli incentivi fiscali in relazione alla locazione di immobili ad uso non residenziale delle attività commerciali previste dal decreto ripartenza 2020 (dlgs 34/2020), come misura contro il Covid. L’Ispettore fiscale chiarisce anche il concetto di sede operativa, che per legge deve essere ubicata in Italia, e ammette anche i negozi classificati come unità locali. Per poter usufruire del bonus affitti commerciali, il negozio deve trovarsi in zona rossa in relazione al mese o ai mesi in cui si applica il bonus.
Il Bonus per la locazione di immobili per attività industriali, commerciali, artigianali, agricole di interesse turistico o per l’esercizio ordinario e professionale di attività autonoma è del 60% per le imprese con fatturato fino a 5 milioni. euro nel 2019, fino al 20% per redditi superiori a tale cifra, in cui il reddito o la retribuzione è ridotta di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
Alcuni chiarimenti
- l’applicabilità del credito d’imposta alle imprese che svolgono contemporaneamente attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio;
- un requisito per una diminuzione del volume d’affari per scoprire se si riferisce alle vendite al dettaglio totali della società nei mesi di riferimento o alle vendite al dettaglio delle singole società;
- il concetto di “sede attiva” con particolare enfasi sulla possibilità di includere anche negozi classificati come unità locali sulla base del certificato della Camera di Commercio e Industria;
- la portata temporanea dell’esenzione nei casi in cui l’unità locale/sede operativa sia ubicata in regioni o province successivamente dichiarate zone rosse o successivamente uscite dalle zone rosse.
Requisiti per le attività e la fatturazione della società
Sul primo fronte, spicca l’Agenzia delle Entrate, la norma (articolo 28, comma 3 bis del d.lgs. 34/2020) fa riferimento a “società al dettaglio con redditi o canoni superiori a 5 milioni di euro”, senza ulteriori precisazioni. sulla prevalenza o meno di tale attività rispetto ad ogni altra attività svolta dal medesimo soggetto. Ciò vale, quindi, anche per le società che svolgono anche altre attività, relativamente ai ricavi specificamente riconducibili all’attività di vendita al dettaglio.