(Money.it) L’acqua nelle abitazioni è diventata indispensabile fin dalla sua introduzione, sia per motivi igienici che domestici. Pur trattandosi di un bene primario, gli utenti sono chiamati a pagare la bolletta per l’acqua, necessaria a pagare la fornitura del servizio idrico. Ma cosa succede quando non si paga la bolletta? Ecco cosa si rischia.
Bolletta dell’acqua non pagata
Il mancato pagamento della bolletta dell’acqua non comporta immediatamente la disattivazione del servizio ma, come per ogni altro inadempimento, quest’ultima è preceduta da un preciso iter. Oltre alla scadenza della bolletta, infatti, gli utenti hanno ulteriore tempo a disposizione per saldare il debito, seppur maggiorato di interessi.
Messa in mora per il mancato pagamento dell’acqua
Non pagando la bolletta dell’acqua, l’utente può ricevere a partire dal 25° giorno solare di ritardo una diffida di messa in mora. La diffida, che comunque deve essere anticipata da un sollecito di pagamento bonario con allegazione del bollettino, fornisce un termine ultimo per il pagamento, oltre il quale la società fornitrice adempierà le vie legali.
In sede di causa civile l’utente che non ha pagato le bollette sarà quindi obbligato, eventualmente anche tramite pignoramento dei suoi beni. Oltre all’importo delle bollette non pagate, l’utente è chiamato a pagare anche gli interessi. In particolare, si applica il tasso di interesse legale nei primi 5 giorni di ritardo, ma il tasso viene maggiorato del 5% dopo i 30 giorni.
Sospensione del servizio idrico
Se entro 30 giorni dal preavviso ricevuto dalla società fornitrice l’utente non avrà ancora pagato, oltre all’azione legale, è prevista la sospensione del servizio idrico. La procedura cambia a seconda del tipo di utenza, condominiale o meno.
Per le utenze domestiche residenti la sospensione può avvenire soltanto se il debito supera il corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo agevolato o, in alternativa, dopo la limitazione dell’acqua al minimo vitale (50 litri giornalieri ciascuno).
Per quanto riguarda le forniture condominiali, invece, la sospensione, la limitazione e la disattivazione della fornitura sono possibili soltanto se alla scadenza stabilita dalla messa in mora non è stata saldata almeno la metà del debito. Allo stesso tempo, è poi necessario effe
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