Beni strumentali e credito d’imposta 4.0

Di Antonia De La Vega 3 minuti di lettura

Arrivano alcune precisazioni sui beni strumentali e l’applicazione del credito d’imposta 4.0, in particolare per gli investimenti effettuati prima o dopo il 15 novembre 2020

Nella Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E ci sono chiarimenti importanti sulle esenzioni fiscali per gli investimenti in nuovi beni strumentali secondo le  modifiche dalla Legge di Bilancio per il 2021 . Ad esempio la possibilità di fruire del beneficio da parte di professionisti o lavoratori autonomi che svolgono anche attività di impresa. Diamo un’occhiata a una breve rassegna delle indicazioni contenute nella circolare, che risponde ad una serie di quesiti circa l’applicazione dei commi 1051-1063 della Legge 178/2020, le norme della manovra che vanno a modificare quanto previsto dalla precedente Legge di Bilancio, che aveva trasformato i precedenti benefici fiscali del Piano Transizione (ex Industria 4.0) il super e l’iper-ammortamento, in crediti d’imposta.

Per gli investimenti effettuati per esempio dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021, si verifica una sovrapposizione fra le regole della legge di bilancio 2021 e quella 2020: la manovra 2021, applica il credito d’imposta dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 (oppure al 30 giugno 2023 se entro il 31 dicembre 2022 avviene il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione); la manovra 2020 prevedeva il credito d’imposta per investimenti fra il primo gennaio e il 31 dicembre 2020 (oppure entro il 30 giugno 2021 se entro dicembre il relativo ordine risultava accettato dal venditore con avvenuto pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%).

Il Fisco sottolinea che il coordinamento delle due discipline incentivanti a livello temporale dovrebbe essere effettuato distinguendo tra le fattispecie di investimento per le quali, alla data del 15 novembre 2020, (cioè prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina), si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% (c.d. “prenotazione”), da quello in cui alla stessa data non risultino verificate tali condizioni. In pratica, la linea di demarcazione è il 15 novembre 2020: se gli investimenti sono stati effettuati dopo tale data, si applica la Legge di Bilancio 2021, ma se l’operazione è stata effettuata prima, è in vigore la manovra dello scorso anno.

Nel prossimo articolo chiariremo le novità 2021 sul credito d’imposta per beni strumenti nuovi per le spese dal 15 novembre 2020: cumulabilità, calcolo IVA, soggetti ammessi.

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