Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 30 aprile 2024 ha emesso una nota riguardante le procedure di devoluzione patrimoniale per le Entità del Terzo Settore (ETS) che si estinguono o si sciolgono. Questa comunicazione mira a chiarire le normative attuali e le loro implicazioni per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e altre entità similari.
Secondo l’articolo 9 del Codice del Terzo Settore (CTS), il patrimonio residuo di un ETS, al momento della sua estinzione o scioglimento, deve essere trasferito ad altri enti del Terzo Settore in conformità con le disposizioni statutarie dell’ente o, in mancanza di queste, alla Fondazione Italia Sociale.
Questo trasferimento deve ricevere il parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) competente, a meno che non ci siano diverse destinazioni imposte dalla legge. Tale normativa assicura che il patrimonio continui a essere utilizzato in modo conforme agli obiettivi del Terzo Settore anche dopo la dissoluzione dell’ente originario.
Il contesto transitorio delle ONLUS e il loro ruolo nel Terzo Settore
La situazione delle ONLUS è particolarmente interessante in questo contesto. Sebbene le ONLUS siano state integrate nel Terzo Settore come ETS in modo transitorio, secondo l’articolo 101 del CTS, esistono ancora delle ambiguità legate al loro ruolo e alla loro capacità di ricevere patrimoni devoluti da altri ETS.
Il Ministero ricorda che le disposizioni relative alle ONLUS contenute nel decreto legislativo n. 460/1997 sono ancora in vigore e che la loro completa abrogazione avverrà solo dopo l’approvazione da parte della Commissione Europea delle normative fiscali pertinenti.
Complessità legali e differenze tra ONLUS e ETS
Nonostante le somiglianze sostanziali tra le ONLUS e gli altri ETS, esistono differenze significative nel modo in cui la devoluzione del patrimonio è regolamentata per le due categorie.
In particolare, il Codice del Terzo Settore ha introdotto una qualifica civilistica per gli ETS, mentre la normativa relativa alle ONLUS ha un carattere principalmente fiscale. Questa distinzione ha implicazioni dirette sulla validità degli atti di devoluzione patrimoniale, che per gli ETS sono soggetti a un regime di nullità in caso di non conformità con le disposizioni del Codice.