La definizione semplificata di “avviso bonario” vale anche per le violazioni dei versamenti Iva mensili e trimestrali: lo ha spiegato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, rispondendo a un’interrogazione parlamentare. Ciò chiarisce i dubbi circa l’applicabilità della tregua fiscale alle somme da liquidare dopo il controllo automatizzato della LiPe, ovvero alle liquidazioni periodiche dell’IVA.
Rinuncia ai pagamenti periodici dell’IVA
La norma relativa alla rottamazione è contenuta nel comma 155 della legge 197/2022, manovra 2023. Essa stabilisce che possono essere liquidate pagando una sanzione ridotta del 3% le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, il cui pagamento rateale è ancora in corso al primo gennaio 2023.
Era sorto quindi un legittimo dubbio tra i contribuenti sull’estensibilità ai versamenti IVA. A fare chiarezza sulla vicenda il Ministro Giorgetti che intervenuto in merito: “rientrano nella definizione agevolata degli avvisi bonari anche le somme dovute a seguito del controllo delle cosiddette LiPe, di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data del 1° gennaio 2023”. Questo aspetto era già stato chiarito nella Circolare 1/E dell’Agenzia delle Entrate del 13 gennaio dello scorso anno. In base al quale la tregua si applica “indipendentemente dal periodo d’imposta a tutti i versamenti regolarmente effettuati entro il 1° gennaio 2023 e per i quali nello stesso giorno non siano sorte cause di decadenza”.
Sanatoria IVA: come si applica
I contribuenti che versano importi rateizzati a seguito di comunicazioni bonarie di liquidazioni periodiche IVA possono ricalcolare l’importo applicando un bonus in sanzioni (che si riduce al 3% rispetto al consueto 10%). Un contribuente che dispone dei dettagli per soddisfare la definizione semplificata di un accordo transattivo non viene notificato dalle autorità fiscali e non è tenuto a presentare una domanda. Deve invece pagare le rate alle date già fissate dal suo piano, ma applicando una nuova penale ridotta, che deve calcolare lui stesso.
Le istruzioni sono contenute nella citata Circolare 1/2023 unitamente ad esempi e strumenti di calcolo: consultabile a questo link
Si ricorda che il numero 153 della Manovra consente di anticipare gli importi corrispondenti ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, con una penale del 3%, in modo che gli avvisi pervengano nel corso del 2023. In tal caso, il Versamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica.