Auto-fatturazione: quando è un obbligo?

Di Antonia De La Vega 3 minuti di lettura
Auto-fatturazione: quando è un obbligo?

Quando parliamo di Autofattura ci riferiamo ad un documento fiscale che il soggetto passivo (professionista o impresa), sia azienda che persona fisica, emette nei confronti di se stesso. In pratica emettere un’autofattura significa effettuare una vendita nei confronti di se stessi. Vendita che deve essere certificata da un documento valido sotto il punto di vista fiscale definito “autofattura” (art. 21 del D.P.R. n. 633/1972). L’auto-fatturazione deve essere elettronica 

Ci sono casi in cui l’auto-fatturazione è un obbligo:

  • mancata ricezione di fattura;
  • documento fiscale indicante un importo inferiore al reale;
  • cessioni gratuite a titolo di omaggi0 aziendale;
  • autoconsumo personale o familiare o per fini che esulano dall’attività economica;
  • passaggi tra due attività IVA esercitate dal soggetto passivo;
  • sforamento plafond IVA da parte dell’esportatore;
  • provvigioni da agenzie in qualità di intermediari;
  • compensi ai rivenditori da esercenti del trasporto pubblico urbano e gestori di autoparcheggi;
  • estrazione dei beni dal deposito IVA nazionale;
  • cessionari produttori agricoli.

L’auto-fatturazione è utilizzata anche dall’applicazione dell’art. 17, secondo comma del D.P.R. n. 633/1972, secondo il quale “gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato  sono adempiuti dai cessionari o committenti”.

L’ultima ipotesi di aut-ofatturazione è in relazione all’autoconsumo di beni e servizi per scopi diversi da quelli commerciali o professionali. Il comma 2, quinto comma, del DPR n. 633/1972, infatti, raffronta la vendita di beni con la destinazione di beni per uso o consumo personale o familiare da parte di un imprenditore o da chi si dedica ad un’arte o ad una professione, ovvero per altri scopi non legato al fare affari. Per questo, l’imprenditore o lo specialista devono emettere un’unica copia della fattura per l’iscrizione nel registro delle vendite. Data la particolarità di tale cessione, che non prevede il pagamento di un canone, la base imponibile che deve essere presa in considerazione ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto è il valore abituale dei beni o servizi consumati in proprio.

 

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