Per le microimprese che impiegano apprendisti di primo livello vi è l’esonero importanti sgravi fiscali per tre anni: lo dice l’ INPS.
Pubblicate online le regole dell’INPS per beneficiare dell’esenzione fiscale triennale per le assunzioni semplificate nel 2020 e nel 2021 con contratto di formazione di primo livello a favore dei datori di lavoro che assumono fino a nove dipendenti (beneficio ampliato dal comma 12 art. bis del D.Lgs. 137/2020, modificato dalla L. 176/2020). Un’importante opportunità per rendere più agevoli gli inserimenti dei giovanissimi nei diversi settori lavorativi. Tutti i dettagli sono contenuti nella Circolare n. 87 del 18 giugno 2021, che elenca le caratteristiche del contratto di apprendistato di primo livello (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore),il regime contributivo applicabile, i riferimenti normativi del caso, i benefici previsti, i requisiti per accedere allo sgravio ed i chiarimenti sui criteri di computo dei lavoratori già in forza presso le aziende interessate, le disposizioni generali applicabili al contratto e le istruzioni operative per l’accesso all’esenzione dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, con le regole per la compilazione del flusso Uniemens.
Si tratta di una proroga con esenzione del 100% dai contributi per le microimprese che assumeranno apprendisti, come previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno. In pratica, le aziende che impiegano apprendisti non pagano le tasse per tre anni. A partire dal quarto anno il beneficio viene ridotto applicando un’aliquota contributiva del 10%. Questo tipo di contratto coniuga la formazione e il mondo del lavoro con un periodo di studio in azienda si applica ai giovani tra i 15 ei 25 anni, in quanto finalizzato al conseguimento di un titolo di studio. Il contratto ha una durata massima di tre anni, convertibili in quattro se si trasforma in contratto apprendistato professionalizzante (diploma professionale quadriennale). Il regolamento è contenuto nell’articolo 43 del D.Lgs 81/2015.