Continua l’applicazione della riduzione d’imposta del 50% per i datori di lavoro che assumono disoccupati di età superiore ai 50 anni, incentivazione introdotta dalla riforma del lavoro 2012 (commi 8-11 dell’articolo 4 della Legge 92/2012) e disciplinata dall’INPS 111/2013 nelle aziende. Sono di natura strutturale e possono valere anche per quei lavoratori di età superiore ai 50 anni che non hanno diritto al reddito di cittadinanza, non rientrando quindi nell’ambito di adeguati incentivi all’assunzione
Solo per il biennio 2021-2022 è prevista una riduzione del 100% per le donne impiegate a tempo indeterminato (Legge di Bilancio 2021, articolo 1, commi 16, 17 e 18, fino a un limite massimo di € 6.000) e per la trasformazione in contratti a tempo indeterminato. L’assunzione semplificata della legge Fornero (50%) si applica ai lavoratori con almeno 50 anni di disoccupazione da almeno 12 mesi. Sono ammesse anche le trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti contratti agevolati, i contratti in somministrazione, le assunzioni in part-time e i rapporti di lavoro subordinato in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa. La durata dell’incentivo per le assunzioni superiori a 50 varia a seconda della tipologia di contratto: 18 mesi a tempo indeterminato e per trasformazioni e 12 mesi per i contratti a termine (anche in caso di rinnovo).
L’incentivo si applica anche nel caso in cui la stessa azienda assuma un disoccupato che in precedenza era proprio dipendente, purché vi sia un requisito di disoccupazione di 12 mesi. È invece esclusa se svolta in ottemperanza ad un preesistente obbligo derivante dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
L’incentivo si applica anche in caso di assunzione a tempo indeterminato di uno dei lavoratori interinali. Ecco come viene eseguito il calcolo nel caso di trasformazione. Di norma, ciò dovrebbe avvenire prima della scadenza del precedente beneficio. Pertanto, ad esempio, in caso di trasformazione di contratto a tempo determinato, con trasformazione a termine del precedente contratto, l’incentivo non si applica. Se invece la trasformazione è effettuata prima della fine del contratto, allora si applica l’incentivo. Supponiamo che il precedente rapporto fosse di 15 mesi e la trasformazione sia avvenuta nel decimo mese, l’incentivo si applica fino al 18 mese del complessivo rapporto (ovvero calcolando anche i dieci mesi del contratto a termine).
Gli incentivi sono dovuti ad una serie di presupposti da parte dell’azienda: impegni contributivi, rispetto delle norme per la tutela delle condizioni di lavoro, rispetto dei contratti collettivi nazionali e contrattuali, condizioni generali di compatibilità con il mercato nazionale. Un incentivo viene riconosciuto al datore di lavoro solo se l’assunzione determina un aumento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.