Linee guida INPS per l’esenzione dai contributi alle cooperative sociali che impiegano donne vittime di violenza di genere a tempo indeterminato: requisiti e applicazione.
È aperto il termine per usufruire del nuovo incentivo per le cooperative sociali che reclutano donne vittime di violenza di genere e può essere richiesto tramite domanda digitale all’INPS. Tutte le regole sono contenute nella Circolare 133/2021, che dettaglia l’applicazione della norma prevista dal regolamento 137/2020, comma 16 bis dell’articolo 12, che reintroduce sostanzialmente il sussidio 2018 limitato fino al 2021. Esonero mensile dai contributi fino a 350 euro al mese per il reclutamento permanente di donne vittime di violenza di genere durante tutto l’anno.
Può essere utilizzato solo dalle cooperative sociali, come definite dalla Legge 381/1991, secondo la quale le attività svolte sono finalizzate al miglioramento della condizione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali, sanitari ed educativi, nonché realizzazione di varie attività (settore agricolo, industriale, commerciale o dei servizi) finalizzato all’occupazione di fasce di popolazione a basso reddito.
L’incentivo si riferisce all’assunzione di donne che hanno seguito corsi di protezione certificati dai servizi sociali comunali, centri antiviolenza o rifugi. Il contratto deve essere concluso a tempo indeterminato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021. Nota: Il beneficio si applica solo alle nuove assunzioni, non alla conversione di un precedente contratto a tempo determinato. Questo non vale anche per i contratti intermittenti. Invece, può essere utilizzato per i compiti, l’apprendimento e il lavoro part-time. La durata dell’istituto non è superiore a 12 mesi, tale periodo può essere sospeso e poi rinnovato per ottenere il congedo di maternità obbligatorio. Non sono esclusi i bonus INAIL e alcune altre voci specifiche elencate nel prospetto. L’incentivo è cumulabile con altre agevolazioni.