(QuiFinanza.it) A seguito dei disastri alluvionali che hanno coinvolto l’Emilia Romagna nel corso del mese di maggio e le recenti ondate di maltempo, l’assicurazione per calamità naturali è tornata in primo piano. Sull’argomento si è soffermata anche l’Agenzia delle Entrate con la circolare 14/E del 19 giugno 2023. Attraverso questo documento vengono fornite delle chiare indicazioni per poter accedere alle detrazioni dei premi versati per le assicurazioni contratte contro le calamità naturali.
I contribuenti hanno diritto ad ottenere una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i premi assicurativi, a partire dal 1° gennaio 2018. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono coperte unicamente le unità immobiliari residenziali e le relative pertinenze.
Sono molti i dubbi che stanno affliggendo i contribuenti, soprattutto in relazione alle questioni condominiali. I condomini, infatti, si chiedono se sia possibile portare in detrazione la spesa, nel caso in cui l’assicurazione per calamità naturali sia stata stipulata direttamente dal condominio. In questo caso non è possibile dare una risposta valida per tutti i condomini, perché a condizionare la detraibilità o meno dei premi sono molteplici aspetti.
Per poter usufruire delle detrazioni fiscali, i condomini devono rispettare particolari requisiti. Ma vediamo cosa può succedere.
Assicurazione per le calamità naturali: la detrazione
L’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare 14/E del 19 giugno 2023, ha specificato che i contribuenti possono detrarre un importo pari al 19% delle spese sostenute per i premi assicurativi a partire dal 1° gennaio 2018.
Per poter beneficiare delle detrazioni, l’assicurazione per le calamità naturali deve coprire solo e soltanto le unità immobiliari residenziali con le relative pertinenze. Questo significa che sono escluse le polizze che coprono unicamente le pertinenze e non includono le unità immobiliari residenziali. Non è possibile accedere alle detrazioni per le unità non residenziali.
La detrazione spetta – come prevede l’articolo 15, comma 1, lettera f-bis) – unicamente al contraente la polizza, indipendentemente da chi sia l’effettivo intestatario dell’immobile oggetto dell’assicurazione. L’agevolazione è riferibile al bene, non alla persona.
A costituire una vera e propria data spartiacque è il 1° gennaio 2018. La detrazione del 19% sul premio assicurativo si applica alle seguenti categorie:
- le polizze assicurative che risultano e
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