Anticipo pensioni e RITA (Rendita integrativa temporanea)

Di Antonia De La Vega 2 minuti di lettura
bonus tredicesima per i pensionati

In Italia ciò che frena le pensioni complementari è sempre stata la sensazione che rappresentino un investimento troppo rigido.   La previdenza integrativa rappresenta sia una forma di risparmio di lungo periodo sia ci consente di attingere ad un anticipo della posizione accumulata nel proprio fondo pensione, anche prima del pensionamento vero e proprio.

Con un mercato del lavoro caratterizzato da estrema incertezza e discontinuità, un sistema previdenziale soggetto a continui cambiamenti, che prevedono requisiti sempre più stringenti e metodi di calcolo sempre meno premianti, investire nella previdenza complementare rappresenta una delle soluzioni alternative per garantirsi un futuro più sereno con una pensione di scorta. Certo in tempi Covid i risparmi non abbondano, ma è anche vero che una scelta lungimirante oggi può tradursi in un utile sostegno domani. Inoltre, la previdenza integrativa è una forma di risparmio che gode di specifiche agevolazioni fiscali: il totale dei contributi versati ai fondi pensione sono deducibili dal reddito complessivo dell’aderente per un importo annuo non superiore a 5.164,57 euro, compreso eventuale contributo del datore di lavoro e versamenti per soggetti a carico.

La RITA è la rendita integrativa temporanea anticipata che consente di andare in pensione prima rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, nel caso in cui l’aderente sia inoccupato e gli manchino cinque anni dai requisiti per la pensione. La rendita va richiesta al proprio fondo pensione, che la erogherà per un periodo massimo di cinque anni, accompagnando l’aderente dalla richiesta fino al pensionamento. In caso di bisogno, la RITA consente di anticipare la pensione di ben dieci anni, come requisito viene chiesto all’aderente di trovarsi nei dieci anni dal pensionamento e di essere inoccupato da almeno 24 mesi. La rendita erogata viene ricavata dal capitale accumulato nel fondo pensione e l’aderente può decidere se convertire in RITA solo una parte del capitale accumulato, lasciando così la rimanente parte residua per l’erogazione della pensione integrativa vera e propria.

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