L’INPS ha pubblicato una circolare sul lavoro occasionale secondo le due forme di fruizione attualmente possibili, ovvero libretto di famiglia e contratto interinale di servizio, alla luce delle nuove regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2023.
Lavoro occasionale: l’utilizzo che se ne fa attualmente
La norma di base è l’articolo 54 bis del D.Lgs. 50/2017, fatte salve le modifiche di cui ai commi 342 e 343 dell’articolo 1 della legge 197/2022. Il provvedimento principale affida all’INPS la gestione dell’anagrafe degli utenti e dei creditori, nonché lo scambio di informazioni sui rapporti di lavoro attraverso un’apposita piattaforma informatica.
I datori di lavoro possono assumere servizi di lavoro temporaneo in due modi:
– Libretto di famiglia: le persone possono utilizzarlo per pagare servizi una tantum per piccoli lavori domestici, tra cui giardinaggio, pulizia o manutenzione; assistenza domiciliare a bambini e anziani, malati o disabili; ulteriori lezioni private. I club sportivi possono utilizzarli per pagare i servizi di un amministratore occasionale.
– Contratto di prestazione occasionale: Possono usufruirne i professionisti, i liberi professionisti, gli imprenditori, le associazioni, le fondazioni, i privati e le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 del D.Lgs. 165/2001.
I limiti retributivi annuali si applicano dal 2023
L’attività lavorativa svolta secondo le norme del Libretto di Famiglia e del Contratto Unico di Servizio può essere retribuita nel limite del compenso corrispondente all’anno solare in relazione a:
- ogni prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori (fino a 5mila euro);
- ogni utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori (fino a 10mila euro);
- prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore (fino a 2500 euro).
Nota: le nuove restrizioni si applicano anche alle visite occasionali in discoteche, sale da ballo, ecc. (codice Ateco2007 93.29.1). Tuttavia, solo per le società sportive è possibile pagare per ciascun creditore fino a 5mila euro, quindi il limite residuo non utilizzato viene portato a 10mila euro. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2023, ciascun utente, con riferimento a tutti i creditori, può corrispondere un indennizzo fino a 10.000 euro per anno solare attraverso il Libretto Famiglia o un contratto di servizio una tantum. Sono comunque mantenuti i limiti di remunerazione di 5.000 euro per creditore per tutti gli utenti e di 2.500 euro per le prestazioni generali fornite da ciascun creditore per la stessa utenza.
Per ogni altro profilo che regola i servizi non di linea, valgono le indicazioni pratiche contenute nelle Circolari INPS n. 107/2017 e n. 103/2018.
Casi speciali
I limiti di indennizzo complessivo relativi a ciascun singolo creditore devono intendersi al valore nominale. Questo perché il risarcimento è calcolato come il 75% dell’importo effettivo per le seguenti categorie:
pensionati per vecchiaia o invalidità;
giovani sotto i 25 anni che studiano;
disoccupati ex art. 19 D.Lgs. 150/2015;
beneficiari di integrazioni salariali o di sostegno al reddito (cfr. art. 54 bis, comma 8, del DL n. 50/2017).
Un singolo utente potrà calcolare il 75% del compenso corrisposto ai lavoratori delle suddette categorie.
Nuovi limiti
A partire dal 1° gennaio 2023, i datori di lavoro con un massimo di dieci dipendenti a tempo pieno (un aumento rispetto al precedente limite di cinque dipendenti) possono utilizzare i contratti di lavoro occasionale.
Parimenti, a partire dal 1° gennaio 2023, le imprese alberghiere e le strutture ricettive del settore turistico possono stipulare specifici contratti di servizio con i dipendenti senza vincoli di appartenenza a determinate categorie, ad eccezione delle aziende del settore agricolo. Il limite di dieci dipendenti si applica anche a tali società, per le quali è mantenuto l’obbligo di comunicazione preventiva attraverso la procedura INPS, indicando la durata complessiva e l’orario di servizio (da 1 a 10 giorni). Le modalità di comunicazione restano quelle indicate al punto 3 della circolare n. 103/2018.
Nota: il nuovo limite dimensionale non si applica alle pubbliche amministrazioni che possono usufruire di specifici servizi o alle società sportive che erogano servizi di steward. In ogni caso, le modalità di calcolo della formazione professionale secondaria sono specificate nella sezione grafo 6.2 della circolare n. 107/2017 e al paragrafo 3 del messaggio n. 2887/2017.