Oltre all’incarico pubblico, all’inizio di un’attività imprenditoriale e al dottorato di ricerca ci sono altri casi in cui è possibile richiedere l’aspettativa dal lavoro senza perdere la possibilità di rientrare a pieno regime. Qui di seguito vi proponiamo alcuni esempi che non tutti conoscono.
Nell’articolo precedente abbiamo spiegato i casi più comuni in cui si richiede l’aspettativa dal lavoro come ad esempio l’opportunità per un dottore di ricerca di approfondire il suo scibile in un progetto se autorizzato dall’ente per cui lavoro o in caso di vittoria ad una tornata elettorale che consente al dipendente di approfondire il suo ruolo politico, ma si può richiedere l’aspettativa anche nei seguenti casi:
- Tossicodipendenza – per garantire l’accesso alle cure e alla riabilitazione sul SSN senza perdere il propri lavoro.
- Motivi personali: Un dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato, per determinati motivi personali e/o familiari, può richiedere un congedo non retribuito per un periodo non superiore a 12 mesi, fruibile anche parzialmente.
- Formazione: Sia i dipendenti pubblici che quelli privati che abbiano lavorato per almeno 5 anni nella stessa azienda o AP possono richiedere un congedo per studio per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativi o frazionati. La formazione è finalizzata al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento di una seconda laurea, diploma o laurea, o alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle offerte o finanziate dal datore di lavoro.
- Ricongiungimento dei coniugi all’estero: i dipendenti pubblici i cui coniugi lavorano all’estero possono richiedere una licenza non retribuita se la pubblica amministrazione non può inviarli all’estero.
- Volontariato: i lavoratori, sia pubblici che privati, possono richiedere un periodo di assenza dal lavoro per prestare assistenza in caso di calamità naturali e calamità (da 30 giorni continuativi a 90 giorni l’anno) o per partecipare ad attività di progettazione, simulazione di emergenze e formazione (fino a 30 giorni all’anno (retribuiti, ma il datore di lavoro può chiedere un risarcimento all’autorità di protezione civile territorialmente competente entro un periodo di 2 anni).