Si legge sul sito dell’INPS ed è valido per coloro che sono già in possesso di una DSU valida, ovvero la Dichiarazione sostitutiva unica, che contiene le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare
Dal sito dell’INPS arriva la notizia e le modalità per richiedere i sostegno aggiuntivi, si legge infatti:
Il decreto-legge Sostegni-bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) ha previsto, all’articolo 36, il riconoscimento, a domanda, di ulteriori quattro quote di Reddito di emergenza, per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, in aggiunta a quelle già erogate.
I nuclei familiari che posseggano i requisiti previsti dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge Sostegni (decreto-legge n. 41/2021), fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12, che deve essere riferito al mese di aprile 2021, potranno presentare domanda dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, on line sul portale dell’Istituto o attraverso gli Istituti di patronato.
Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.
Con il messaggio 24 giugno 2021, n. 2406, l’INPS fornisce dettagliate indicazioni in merito ai termini e alle modalità di presentazione delle domande di REM, ai requisiti per l’accesso al beneficio e alle incompatibilità con altre prestazioni.
Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) la residenza in Italia del richiedente
b) un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa con riferimento al mese di aprile 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio incrementata, in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
d) un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.
Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato dall’INPS all’atto della presentazione della domanda, nell’ultima DSU valida alla medesima data. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.