Allungamento dei tempi di pagamento delle rate scadute di Rottamazione-ter e Saldo e Stralcio

Di Antonia De La Vega 3 minuti di lettura
rottamazione ter

Con l’Approvazione Definitiva in Senato del testo per la legge di conversione del decreto Sostegni bis si conferma l’allungamento dei tempi di pagamento delle rate scadute di Rottamazione-ter e Saldo e Stralcio rispetto ai termini precedentemente fissati. In pratica, con una nuova possibile rateazione delle somme che altrimenti bisognava versare  il 31 luglio. Vediamo con precisione cosa prevede il nuovo Art. 1-sexies: Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all’agente della riscossione.

La nuova data del calendario per il pagamento delle somme da versare per il biennio 2020-2021 a seguito della adesione all’iter  agevolato(Rottamazione-ter) dei carichi affidati all’agente della riscossione e alla procedura di Saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà:

31 luglio 2021 (per ogni settimana del 28 febbraio e 31 marzo 2020);
31 agosto 2021 (tariffa del 31 maggio 2020);
30 settembre 2021 (fino al 31 luglio 2020);
31 ottobre 2021 (fino al 30 novembre 2020);
30 novembre 2021 (stimato 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021).

è possibile una proroga di cinque giorni ovvero di della tolleranza per i ritardi di pagamento fino a cinque giorni senza interessi (articolo 3, comma 14-bis, Dl 119/2018).

Proroga Rottamazione
La nuova proroga dei pagamento si applica all’importo dell’imposta da versare da parte dei contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione-ter e al Saldo e stralcio. In base al primo Decreto Sostegni, chi è in regola almeno con i versamenti 2019 poteva versare le rate scadute nel 2020 entro il 31 luglio 2021, mentre ora si prevede adesso la possibilità di rateizzarle in quattro tranche di pari importo: prima rata entro il 31 luglio, seconda rata entro il 31 agosto, terza rata entro il 30 settembre e quarta rata 31 ottobre. Resta immutata la scadenza del 30 novembre per pagare tutte le rate scadute nel 2021 e non ancora versate. Sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del decreto legge 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021. Chi non versa nei termini perde il diritto all’agevolazione, di conseguenza riprendono le normali procedure di riscossione e le somme già versate vengono scalate dal debito residuo.

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