Con il Regolamento 8/DF del 21 settembre 2021, il Dipartimento delle Finanze conferma l’applicabilità della maggiorazione dello 0,08% dell’aliquota IMU prevista dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1 comma 755, Legge n. 160/2019).
Con tacito rinnovo dell’aumento di imposta applicato nel 2020, anche in assenza di delibera 2021. Tale aumento era previsto in vista dell’abolizione della TASI e della sua adesione all’IMU quale unica imposta sugli immobili diversa dalla residenza principale.
In pratica, in base a quanto riscontrato, se sul sito del Dipartimento del Tesoro non vengono pubblicate nuove norme secondo le disposizioni di legge, si rinnovano le norme applicate dal comune nell’anno precedente. Diamo un’occhiata più da vicino ai requisiti legali e all’interpretazione autentica fornita.
Nel 2020 il legislatore ha chiesto agli enti locali di approvare la volontà di confermare il precedente aumento della TASI nell’anno di transizione tra i due regimi normativi, condizionato solo all’anno di transizione. Questo è stato l’unico anno 2020 che ha richiesto una “scelta chiara” in quanto è stato un anno di transizione. Pertanto, nel 2021, si torna alle normali regole, e quindi, per modificare le aliquote, sarà necessario indicare nel nuovo regolamento le aliquote Imu applicabili, pubblicandole sul sito del Dipartimento Finanza IEF entro il 28 ottobre.
In caso contrario si applicano integralmente le aliquote dell’anno precedente. Inoltre: visto che per legge (in base a quanto previsto dalla Manovra di Bilancio per il 2020), i Comuni negli anni successivi e con delibera di Consiglio possono solo ridurre l’aumento – stabilito in luogo dell’imposta sui servizi indivisibili (TASI) – e non aumentare, dopo il 2020 la mancata approvazione delle aliquote IMU 2021 determina la conferma automatica di tutte le aliquote dell’anno precedente, compresa l’aliquota maggiorata.
L’IMU per la prima casa di lusso ha comunque il limite massimo dell’aliquota applicabile allo 0,6%. Nel caso di una casa assegnata al genitore affidatario, la proprietà dell’immobile non ha rilevanza e dunque il soggetto passivo IMU è solo il coniuge assegnatario, titolare del diritto reale di abitazione.