Agevolazioni per le vendite all’asta

Di Antonia De La Vega 3 minuti di lettura
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Anche nel mondo dell’acquisti di immobili all’asta da parte di imprese esistono delle agevolazioni. Per comprendere bene quali sono i benefici e i vincoli delle imprese che vogliono procedere l’acquisto agevolato immobili, occorre consultare l’articolo 16 del DL n. 18/2016,  modificato in sede di conversione dalla legge n. 49/2016, e l’articolo 1, comma 32, della legge n. 232/2016

L’articolo oggetto di questa news cita nella fattispecie: “gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività d’impresa, nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all’articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro cinque anni”. 

Occhio quindi ai vincoli fiscali al passaggio di proprietà dopo cinque anni. Con il decreto n. 564/2021,  l’Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti in merito alla restrizione dei trasferimenti immobiliari entro un periodo di cinque anni per le società che hanno acquistato immobili all’asta avvalendosi delle opportunità previste. In breve, si chiarisce che se la società ha ricevuto benefici dall’asta non dall’intero immobile, ma solo da una sua parte, allora il vincolo al trasferimento degli immobili per 5 anni si applica solo alla percentuale per la quale ha ricevuto il beneficio.

In caso di mancato rispetto della condizione di trasferimento entro un periodo di cinque anni:

  • le imposte di registro, ipotecaria e di registro immobiliare sono riscosse sistematicamente;
  • si applica una sanzione amministrativa del 30%;
  • vanno versati anche gli interessi di mora  previsti  dall’ articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986.

Decorso il quinquennio, inizia il periodo per la riscossione delle imposte ordinarie da parte dell’amministrazione finanziaria e il contribuente ha diritto di avvalersi dell’istituto di penitenza laboriosa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 472 del 1997.

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