L’Agenzia delle Entrate ha recentemente rilasciato importanti chiarimenti riguardo alla deducibilità dei ristorni delle cooperative dalla base imponibile dell’IRAP. Questo segnala una svolta significativa nel trattamento fiscale di tali rimborsi, che rappresentano un vantaggio economico per i soci proporzionale al loro contributo all’attività mutualistica.
Trattamento contabile e fiscale dei ristorni
Secondo l’Agenzia delle Entrate, i ristorni devono essere considerati nella determinazione della base imponibile dell’IRAP se vi è un obbligo esplicito di erogazione degli stessi. In questo caso, i ristorni vengono registrati come debiti e influenzano le voci rilevanti per il calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Obbligo di erogazione dei ristorni
Se non vi è un obbligo specifico di distribuzione dei ristorni, la loro registrazione contabile come distribuzione di utili non altera la loro qualificazione ai fini dell’IRAP. Indipendentemente dal trattamento contabile, i ristorni mantengono la loro natura reddituale e concorrono alla formazione della base imponibile dell’IRAP.
Impatto delle nuove normative contabili
La pubblicazione degli emendamenti relativi agli OIC 28, 9 e 12 ha reso ancora più necessario il chiarimento riguardo alla deducibilità dei ristorni dalle cooperative. L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato l’importanza di considerare il trattamento contabile e fiscale dei ristorni in base alle disposizioni statutarie e regolamentari della cooperativa.