Agenzia delle Entrate: nuove regole per le compensazioni dei debiti tramite modello F24

Di Barbara Molisano 3 minuti di lettura
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A partire dal 1° luglio 2024, le compensazioni di debiti con crediti INPS e INAIL dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, che avrà la facoltà di sospendere i modelli F24 ritenuti a rischio per un massimo di 30 giorni per verificarne la correttezza.

Dettagli sulle nuove modalità di compensazione

Le nuove disposizioni riguardano principalmente le compensazioni orizzontali di debiti con crediti maturati a titolo di contributi INPS e premi INAIL. Secondo l’art. 1, comma 94, della Legge 213/2023, chi intende effettuare la compensazione di crediti IVA, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, IRAP e crediti maturati come sostituto d’imposta, dovrà utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Fino al 30 giugno 2024, i crediti previdenziali verso l’INPS e i crediti verso l’INAIL possono essere compensati tramite servizi di home banking forniti dagli intermediari della riscossione convenzionati, oppure tramite i servizi “F24 web” e “F24 online” utilizzando i canali Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate. Dopo questa data, tutte le compensazioni dovranno essere effettuate tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, inclusi i modelli F24 con saldo zero.

Implicazioni per i contribuenti

Dal 1° luglio 2024, i modelli F24 con crediti in compensazione, inclusi quelli con saldo zero, dovranno essere presentati telematicamente. Le nuove regole si applicano ai crediti per IVA, imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive, IRAP, crediti maturati come sostituto d’imposta, crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, crediti INPS e crediti INAIL.

In caso di presentazione telematica del modello F24, se l’Agenzia delle Entrate verifica la correttezza delle operazioni o trascorrono 30 giorni dalla presentazione senza obiezioni, le compensazioni e i versamenti si considerano effettuati. Se invece emergono irregolarità, i versamenti e le compensazioni non saranno contabilizzati e si considereranno non effettuati. In tali casi, l’Agenzia delle Entrate comunicherà al contribuente l’inutilizzabilità dei crediti in compensazione, applicando una sanzione del 5% dell’importo per crediti fino a 5.000 euro, e di 250 euro per importi superiori.

Il contribuente ha 30 giorni per fornire chiarimenti o effettuare il pagamento di quanto richiesto per evitare l’iscrizione a ruolo. Se non provvede, verrà notificata una cartella di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione del modello F24.

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