L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la Circolare n. 10 del 10 maggio 2024, che introduce importanti chiarimenti riguardanti le modifiche fiscali sulle locazioni brevi e la nuova normativa, stabilita dall’articolo 1, comma 63 della legge di bilancio 2024, apporta significative variazioni nella disciplina fiscale applicabile a questi contratti.
La circolare specifica che, a partire dal 1° gennaio 2024, l’aliquota dell’imposta sostitutiva della cedolare secca sarà fissata al 26% per il secondo immobile dato in locazione, anche se i proprietari possono beneficiare dell’aliquota ridotta del 21% per un immobile per ogni periodo d’imposta, da indicare nella dichiarazione dei redditi pertinente.
Applicazione della nuova aliquota
La nuova aliquota del 26% si applicherà ai redditi di locazione maturati a partire dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti e dalla percezione effettiva dei canoni e ciò significa che la normativa riguarda tutti i contratti, nuovi o esistenti, che generano redditi nel nuovo anno fiscale. Gli intermediari, inclusi i gestori di portali telematici che intervengono nel pagamento dei canoni di locazione, saranno obbligati a trattenere una ritenuta del 21% a titolo di acconto sull’importo dei canoni versati al locatore, in maniera obbligatoria a prescindere dal regime fiscale scelto dal locatore stesso.
I locatori, quindi, dovranno calcolare l’imposta dovuta (sia essa ordinaria o sostitutiva), dedurre le ritenute d’acconto già operate e pagare l’eventuale saldo entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi.
Adempimenti per intermediari non residenti
La circolare delinea anche gli obblighi per gli intermediari UE ed extra-UE con una stabile organizzazione in Italia che devono operare tramite quest’ultima, mentre quelli residenti in uno Stato membro dell’UE, ma senza una stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi o nominare un rappresentante fiscale italiano. Per gli intermediari extra-UE, senza stabile organizzazione in un Paese membro UE, è obbligatorio nominare un rappresentante fiscale in Italia.
La circolare richiama l’articolo 4, comma 1 del d.l. n. 50 del 2017, definendo le locazioni brevi come contratti di durata non superiore a 30 giorni per immobili ad uso abitativo e tali contratti possono includere servizi accessori come la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche non in attività d’impresa, sia direttamente sia tramite intermediari immobiliari o gestori di portali telematici.