Agenzia delle Entrate: il modello CU e il ravvedimento operoso

Di Barbara Molisano 3 minuti di lettura
Dichiarazione dei redditi
Dichiarazione dei redditi - Photo credit: freepik

La normativa prevede che il modello CU venga rilasciato entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Per le somme corrisposte nel 2023, il termine è stato esteso al 18 marzo poiché il 16 cadeva di sabato.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno, la certificazione deve essere fornita entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente. La trasmissione telematica del modello CU all’Agenzia delle Entrate segue specifiche scadenze: per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, il termine è il 16 marzo. Se la CU contiene esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730, la trasmissione può avvenire entro il 31 ottobre, termine per la presentazione del modello 770 del sostituto d’imposta.

Le sanzioni in materia di modello CU

L’articolo 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, stabilisce sanzioni per omissioni, ritardi o errori nella certificazione unica. L’omissione, il ritardo o l’errore comportano una sanzione di 100 euro per ogni certificazione, con un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta. Tuttavia, la corretta trasmissione entro cinque giorni dalla scadenza non comporta alcuna sanzione. Se la trasmissione avviene entro 60 giorni, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.

Le circolari dell’Agenzia delle Entrate (n. 195 del 24 luglio 1999 e n. 26 del 7 maggio 2015) specificano che la sanzione non si applica se la trasmissione, seppur scartata, viene corretta e ritrasmessa entro cinque giorni dalla notifica dello scarto. La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 11828 del 2 maggio 2017, ha chiarito che una dichiarazione scartata e non ritrasmessa entro cinque giorni è considerata omessa.

Il ravvedimento operoso per modello errato nel 2024

In passato, la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso per errori nel modello CU era negata (circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015). Tuttavia, la circolare n. 12/E del 31 maggio 2024 ha cambiato questa posizione, permettendo il ravvedimento operoso per la trasmissione tardiva del modello CU.

Le sanzioni per trasmissione tardiva variano in base ai giorni di ritardo. Per esempio, una trasmissione entro il 23 marzo non comporta sanzioni se viene corretta. Entro il 17 maggio, la sanzione è ridotta a 33,33 euro, ulteriormente abbassata a 3,71 euro se pagata rapidamente. Entro il 31 dicembre 2025, la sanzione base di 100 euro è ridotta a 14,29 euro, mostrando come il ravvedimento operoso rappresenti un’opportunità per regolarizzare la propria posizione con sanzioni minimali.

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