L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata della sua “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro“, giunta alla versione 1.9. Questo aggiornamento offre chiarimenti significativi per gli operatori economici obbligati all’emissione delle fatture in formato elettronico, in particolare per quanto riguarda le note di credito.
Chiarimenti sulle note di credito
La guida aggiornata contiene specifiche importanti sui casi di emissione delle note di credito. Sebbene non affronti il diritto di emettere documenti rettificativi IVA, fornisce istruzioni precise sul comportamento formale da seguire in situazioni particolari. Ad esempio, per le note di credito nel contesto della fattura elettronica, l’articolo 26 del DPR 633/72 richiede l’emissione di un documento in formato XML con il codice TD04, o TD08 per la nota di credito semplificata.
Un caso particolare trattato nella guida riguarda la rettifica di fatture soggette a inversione contabile per mancanza del requisito territoriale. In tali situazioni, il cessionario o committente deve integrare la fattura ricevuta o emettere un’autofattura, rispettando anche le normative sull’esterometro. Per le note di credito soggette a reverse charge, non si utilizzano i codici TD04 o TD08, ma i codici TD16, TD17, TD18 o TD19, indicando gli importi in negativo.
codici specifici per le rettifiche
Nella nuova guida, a pagina 9, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la modalità di rettifica tramite documento XML con segno negativo è applicabile anche alle rettifiche in diminuzione delle fatture emesse con codici specifici. Questi codici includono:
- TD20: autofattura per regolarizzazione e integrazione fatture;
- TD21: autofattura per splafonamento;
- TD22: estrazione beni da deposito IVA;
- TD23: estrazione beni da deposito IVA con versamento dell’IVA;
- TD26: cessione beni ammortizzabili e passaggi interni;
- TD28: acquisti da San Marino con fattura cartacea e comunicazione delle fattispecie.
In queste circostanze, il documento trasmesso assume il valore di una nota di variazione ai fini IVA. Tuttavia, per le fatture trasmesse utilizzando i codici TD24 (fattura differita ex articolo 21 comma 4 lettera a), TD25 (fattura differita ex articolo 21 comma 4 lettera b), e TD27 (fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa), si dovrà utilizzare il codice TD04 o TD08 per la forma semplificata della nota di credito.