Agenzia delle Entrate: ecco le nuove regole per la comunicazione dei pagamenti esteri

Di Barbara Molisano 3 minuti di lettura
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L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato il Provvedimento n. 224381 del 9 maggio 2024, delineando le nuove disposizioni per la comunicazione dei dati relativi ai pagamenti esteri, un aggiornamento che implementa l’articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, modificato dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e che mira a migliorare il monitoraggio fiscale dei trasferimenti di fondi da e verso l’estero, compresi i pagamenti effettuati tramite criptovalute.

Con il nuovo provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha ampliato la platea dei soggetti tenuti a comunicare i dati delle movimentazioni estere e tra i nuovi inclusi vi sono i prestatori di servizi in valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale, un adeguamento che recepisce le modifiche introdotte dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che ha esteso il monitoraggio fiscale anche alle cripto-attività.

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Il provvedimento stabilisce che, per il monitoraggio fiscale, si adottano le stesse modalità di rilevazione già in uso per la conservazione dei dati e documenti contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, come previsto dal Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. I dati da comunicare includono:

  • Data, causale, importo e tipologia dell’operazione, compresi i mezzi di pagamento utilizzati.
  • Rapporto continuativo movimentato e relativa data di instaurazione.
  • Dati identificativi delle persone fisiche, enti non commerciali o società che dispongono l’ordine di pagamento, compreso l’eventuale stato estero di residenza.
  • Dati dei destinatari dell’ordine di accreditamento.
  • Per specifiche operazioni (indicate nell’Allegato 5), i dati dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, inclusi lo stato estero di provenienza dei fondi.

Soggetti Obbligati alla Comunicazione

I soggetti obbligati alla comunicazione includono:

  • Intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Dlgs n. 231/2007.
  • Altri operatori finanziari elencati nell’articolo 3, comma 3, lettere a) e d).
  • Operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, lettere i) e i-bis).

Le comunicazioni riguardano trasferimenti di denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari, vaglia postali, carte di credito, e qualsiasi altro strumento per il trasferimento di valori, incluse le criptovalute.

Implicazioni per gli Intermediari Finanziari

Gli intermediari finanziari devono ora adeguarsi alle nuove disposizioni, assicurando la completa e tempestiva comunicazione dei dati richiesti e l’obiettivo, espressamente dichiarato, è aumentare la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni finanziarie internazionali, riducendo i rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

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