Agenzia delle Entrate: ecco i chiarimenti sul Bonus Prima Casa under 36

Di Barbara Molisano 3 minuti di lettura
Settore Immobiliare

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E del 18 giugno 2024, ha fornito dettagli operativi sulle novità introdotte dall’articolo 3 del Milleproroghe (decreto-legge n. 215/2023) riguardo al bonus prima casa under 36.

Nuove disposizioni per gli acquirenti

Il comma 12-terdecies dell’articolo 3 del Milleproroghe proroga fino al 31 dicembre 2024 il termine per beneficiare delle agevolazioni “prima casa under 36”. Secondo le nuove interpretazioni, il beneficio è riservato ai soggetti che hanno sottoscritto e registrato il contratto preliminare entro il 31 dicembre 2023. Tuttavia, se il contratto è stato stipulato nel 2023 ma registrato nel 2024, il beneficio non si applica.

Per gli atti stipulati tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024, se l’acquirente non possiede una certificazione ISEE valida alla data del rogito, può comunque dimostrare successivamente di rispettare i requisiti, purché la certificazione si riferisca allo stesso nucleo familiare esistente alla data della stipula.

Credito d’imposta e dichiarazioni al notaio

Il comma 12-quaterdecies prevede un credito d’imposta per gli acquirenti pari alle imposte pagate in eccesso rispetto a quelle dovute, per gli atti stipulati tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024, quando era ancora in vigore la normativa precedente al Milleproroghe. Gli acquirenti devono dichiarare al notaio, con un atto integrativo, la volontà di avvalersi dei benefici fiscali “prima casa under 36” e il possesso dei requisiti richiesti.

L’atto deve includere:

  • La dichiarazione del contribuente di essere in possesso dell’attestazione ISEE valida nel 2024 o di averla richiesta.
  • Essere stipulato anche dopo il 31 dicembre 2024, purché entro il termine di utilizzo del credito d’imposta.
  • Essere esente dall’imposta di registro, in quanto usufruisce dei benefici fiscali previsti dall’articolo 64, commi 6, 7 e 8 del Dl n. 73/2021.

Il credito d’imposta è riconosciuto per:

  • Imposte di registro, ipotecarie e catastali, al lordo delle imposte proporzionali versate su acconti e caparra confirmatoria in sede di registrazione del preliminare.
  • IVA.
  • Imposta sui finanziamenti a medio/lungo termine addebitata all’acquirente per il finanziamento relativo all’immobile oggetto dell’agevolazione “under 36”.

Condizioni e applicazioni del beneficio

Secondo i chiarimenti della circolare, il beneficio fiscale non si applica se il contribuente acquisisce il diritto sull’immobile tramite un verbale di aggiudicazione del 2023, anche se il decreto di trasferimento è emanato nel 2024. Per gli atti stipulati nei primi due mesi del 2024, l’atto definitivo di compravendita è considerato “neutro” rispetto alla maturazione del diritto al credito d’imposta da riacquisto prima casa.

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