Con la risposta a interpello n. 129 del 5 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo l’imposta di bollo sulle quietanze di pagamento emesse in seguito a fatture già soggette a bollo. Questo intervento si inserisce in un contesto di norme che regolano l’applicazione dell’imposta di bollo su diversi documenti fiscali, specificando quando si applica e quando invece è prevista un’esenzione.
Quando si applica l’esenzione
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, secondo l’articolo 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, “sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa”. In particolare, l’articolo 13, comma 1 della Tariffa allegata, specifica che l’imposta di bollo si applica nella misura di 2 euro per ogni esemplare di documenti come fatture, note, conti e simili. Tuttavia, la nota 2 dello stesso articolo prevede alcune esenzioni, tra cui:
- Quando la somma non supera i 77,47 euro.
- Per quietanze o ricevute apposte su documenti già soggetti a bollo o esenti.
Perché l’esenzione sia valida, la quietanza deve essere fisicamente apposta sul documento già sottoposto a bollo. Questo è stato ulteriormente chiarito nella risposta n. 21 del 5 febbraio 2020, dove si specifica che le quietanze devono generalmente essere soggette all’imposta di bollo di 2 euro, tranne quando sono apposte su fatture esenti da IVA o già tassate.
Dettagli applicativi
L’articolo 8 del d.P.R. n. 642 del 1972 stabilisce che nei rapporti con lo Stato, l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte. Inoltre, l’articolo 1199 del Codice Civile impone al creditore, su richiesta e a spese del debitore, di rilasciare una quietanza.
Nel caso specifico esaminato, la quietanza viene rilasciata come documento separato dalla fattura già soggetta a bollo. Essendo un nuovo documento, è soggetto all’imposta di bollo secondo la regola generale dell’articolo 13. Pertanto, la quietanza sarà soggetta a un bollo di 2 euro per esemplare, che può essere pagato tramite contrassegno o modalità virtuale, come previsto dall’articolo 3 del d.P.R. n. 642 del 1972.