(Money.it) La principale imposta pagata dai contribuenti italiani è l’Irpef, Imposta sul reddito delle persone fisiche, le entrate determinate da questa imposta sono dirette alle casse dello Stato che utilizza i fondi per la spesa pubblica e divide le risorse sull’intero territorio.
All’Irpef sono però aggiunte due voci: addizionali regionali e comunali. Queste due risorse restano sul territorio, cioè nella Regione e nel Comune, e aiutano questi due enti a far fronte alle varie spese, tra cui quella sanitaria. Regioni e Comuni non hanno libera scelta sulle aliquote, ma devono rispettare il range determinato dalla disciplina prevista. Ecco come funzionano e le principali novità introdotte.
Addizionali regionali: cosa sono e come funzionano
Le addizionali regionali sono state introdotte con il decreto legislativo 446 del 1998, articolo 50, sono definite un “ tributo proprio derivato”, quindi non si tratta di un trasferimento e si inseriscono anche se in modo marginale, vista l’esiguità, nel percorso verso il federalismo fiscale. La normativa, per le sole Regioni a statuto ordinario, è stata integrata dall’art. 6 del D.Lgs. n. 68 del 2011.
L’addizionale regionale si applica nella Regione nella quale il contribuente ha la residenza. La base imponibile è la stessa dell’Irpef al netto delle deduzioni e crediti di imposta. In base alla normativa sono escluse dall’applicazione dell’addizionale regionale le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che abbiano aderito al regime forfettario.
La normativa prevede che entro il 21 dicembre di ogni anno le Regioni e le Province autonome debbano comunicare l’aliquota dell’addizionale regionale da applicare, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge statale. Viene stabilito un range all’interno del quale le Regioni possono determinare, in base al fabbisogno, l’aliquota.
Il range entro il quale possono “muoversi” le aliquote regionali è 1,23%- 3,33%, vi sono però delle regole da rispettare.
L’aliquota base è 1,23%, le Regioni a statuto ordinario possono aumentarle massimo del 2,1%, mentre quelle a statuto speciale e le Province autonome, avendo già una maggiore autonomia economico-finanziaria, possono aumentarle massimo dello 0,5%.
Le Regioni possono decidere di applicare più di un’aliquota, ma in questo caso gli scaglioni di reddito previsti devono essere gli stessi applicati per l’Irpef, inoltre le aliquote diversificate devono essere crescenti in base al reddito. Ad esempio, attualmente per i redditi prodotti nel 2022 si applicano 4 scaglioni progressivi, le addizionali regionali del secondo scaglione di reddito non possono essere pi
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