Addizionali 2023 in busta paga: da quando si iniziano a pagare?

Di Redazione FinanzaNews24 4 minuti di lettura
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(Money.it) Le addizionali regionali e comunali sono tributi dovuti da quanti, nell’anno di riferimento delle stesse, sono soggetti all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef), una volta scomputate le detrazioni e l’eventuale credito per redditi prodotti all’estero.

A differenza delle aliquote Irpef identiche per tutti i contribuenti, secondo il sistema degli scaglioni d’imposta al 23, 25, 35 e 43%, le addizionali regionali e comunali variano a seconda del domicilio fiscale del contribuente.

Rispetto all’imposta ordinaria cambia anche la modalità di recupero in busta paga. Mentre l’Irpef è calcolata e recuperata nello stesso cedolino, le addizionali si determinano in base al reddito complessivo da gennaio a dicembre e trattenute dal datore di lavoro nelle buste paga dell’anno successivo. La stessa azienda si occuperà poi di versare all’Erario gli importi trattenuti con modello F24.

In relazione a quest’ultimo aspetto analizziamo in dettaglio da quale busta paga si iniziano a trattenere le addizionali regionali e comunali.

Addizionale regionale: da quando si inizia a trattenere?

L’ammontare dell’addizionale regionale dovuta dal contribuente è determinata in fase di conguaglio di fine anno, sulla base del reddito complessivo generato da gennaio a dicembre.

La somma calcolata viene trattenuta in un massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo quello in cui sono state effettuate le operazioni di conguaglio.

Il recupero deve concludersi nel periodo di paga le cui ritenute sono versate nel mese di dicembre.

Il versamento delle ritenute fiscali all’Erario con modello F24 deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo quello di pagamento della retribuzione. L’azienda può tuttavia decidere di corrispondere le somme entro il giorno 16 dello stesso mese di pagamento della retribuzione (in tal caso si parla di «versamento Irpef anticipato»).

Il numero di rate di addizionale regionale è pertanto variabile in base al momento in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio. Se le stesse interessano:

  • Il mese di dicembre le rate in cui è trattenuta l’addizionale regionale saranno 11;
  • Il mese di gennaio le rate di recupero dell’addizionale regionale saranno 10;
  • Il mese di febbraio le rate di recupero dell’addizionale saranno 9.

Il datore di lavoro ha altresì la possibilità di adottare una rateazione inferiore, nei seguenti casi:

  • Accordo tra datore e dipendente;
  • Iniziativa del datore di lavoro, qualora l’importo totale da trattenere sia di importo tale da giustificare un numero di rate inferiore;
  • Se le cadenze di pagamento della retribuzione non consentono di adottare il numero massimo di rate previste dalla norma.

Nelle ipotesi di retribuzione incapiente per operare la trattenuta, il datore di lavoro deve prelevare l’importo residuo dalle retribuzioni successive, riducendo quindi il numero delle rate. Ad ogni modo l’ultima rata dev’essere versata a dicembre, anche se non è stato possibile effettuare completamente la ritenuta.

In caso di interruzione del contratto l’importo da trattenere per l’anno in corso dev’essere recuperato in un’unica soluzione nel periodo di paga in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio.

Immaginiamo il caso di un’azienda con versamento Irpef anticipato e pagamento degli stipendi il giorno 10 del mese successivo quello di competenza degli stessi. Di conseguenza, il 16 marzo vengono versate all’Erario le ritenute fiscali operate sugli stipendi di febbraio pagati il 10 di marzo.

Le operazioni di conguaglio vengono effettuate con il ced


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