Il nuovo bonus da 1.800 euro è stato previsto nel nuovo Decreto Rilancio per aiutare i lavoratori in difficoltà.
Arriva il bonus Inps di € 1.800 studiato per contrastare la crisi scaturita dal Covid, per quelle categorie di lavoratori che sono considerate le più vulnerabili perché sono quelle che hanno sofferto di più il lockdown.
Ovvero dipendenti e liberi professionisti che, a seguito dell’emergenza sanitaria, relativa al Covid, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che non si sono avvalsi delle misure previste dal decreto Cura Italia.
Ma chi ha diritto al bonus Inps Covid? E di quanto ammonta il bonus?
In particolare, il bonus INPS è di 1.800 euro ed è destinato ai lavoratori stagionali, intermittenti (a chiamata), occasionali autonomi, venditori a domicilio.
L’INPS il 29 maggio, ha comunicato tramite una circolare che l’importo che sarà corrisposto a questi lavoratori è di 600 euro mensili nei mesi di marzo, aprile e maggio, per un totale di 1.800 euro.
Il servizio è fornito dall’INPS su richiesta nei tre mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e non concorre alla formazione di reddito. Nessun contributo potenziale è riconosciuto per il periodo di utilizzo del beneficio in questione e non sono riconosciuti gli assegni familiari.
La richiesta di bonus deve essere presentata online tramite il portale Inps utilizzando lo SPID livello 2 o superiore, la carta d’identità elettronica 3.0 (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS).
È bene sapere che, chi ha altri rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, escluso la titolarità del rapporto di lavoro intermittente o dei benefici pensionistici diretti, non hanno diritto al bonus.
Il bonus per i lavoratori stagionali
Sappiamo più che bene, che i lavoratori stagionali, sono una della categorie più colpite.
Provenienti da settori diversi dal turismo e dalle terme che sono stati costretti a smettere di lavorare tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che hanno lavorato per almeno 30 giorni durante quel periodo.
Per i lavoratori stagionali, che avevano già presentato la domanda per il bonus di marzo 2020, ma è stata respinta in quanto non appartenevano a datori di lavoro in settori considerati turismo e spa, le domande saranno esaminate d’ufficio dall’INPS per verificare i requisiti di accesso.
Non sarà necessario inoltrare una richiesta, perché sarà rivalutata la domanda fatta in precedenza.
Come funziona per i lavoratori intermittenti e per i lavoratori autonomi occasionali
Per i lavoratori intermittenti, che hanno un’attività lavorativa con uno o più contratti intermittenti per almeno 30 giorni tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi occasionali, cioè quei lavoratori autonomi senza IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, dovranno avere un contratto di lavoro autonomo periodico tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020; e non avere altri contratti a partire dal 23 febbraio 2020.
Inoltre devono essere iscritti già prima del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con almeno un contributo mensile accreditato facendo riferimento al periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020.
Bonus anche agli addetti alle vendite a domicilio
Potranno accedere al bonus anche i lavoratori che hanno un reddito annuo dalla attività di vendita a domicilio, per un importo superiore a 5 mila euro per il 2019, che hanno una partita IVA attiva e sono iscritti alla Gestione separata prima del 23 febbraio 2020 e che non siano iscritti ad altre forme di previdenziali obbligatorie.