La gestione di immobili in comproprietà può presentare diverse sfide legali, specialmente quando si tratta di stipulare contratti di locazione. La Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali con la Sentenza a Sezioni Unite n.11135 del 2012, stabilendo che un singolo comproprietario può validamente stipulare un contratto di locazione senza il consenso degli altri.
Validità del contratto di locazione
Secondo la sentenza della Corte di Cassazione, quando una casa in comproprietà tra fratelli viene data in locazione da uno solo di essi, il contratto è considerato valido. Questo significa che ogni comproprietario ha il diritto di stipulare un contratto di affitto senza necessitare del consenso preventivo degli altri comproprietari. Il solo locatore indicato nel contratto è l’unico autorizzato a ricevere il pagamento del canone.
Ruoli e diritti dei comproprietari
La normativa prevede che tutti i comproprietari abbiano il diritto di partecipare all’amministrazione del bene comune, come stabilito dall’articolo 1105 del Codice Civile. Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti con una delibera approvata a maggioranza semplice, mentre per atti di straordinaria amministrazione, come la vendita o la locazione per periodi superiori ai nove anni, è necessario il consenso della maggioranza qualificata o l’unanimità.
Se un comproprietario stipula un contratto di locazione senza informare gli altri, si presume che agisca con il loro consenso, a meno che non venga dimostrata una volontà contraria.
Distribuzione del canone di locazione
Nonostante il contratto possa essere stipulato da un solo comproprietario, tutti i comproprietari hanno diritto alla loro quota del canone di locazione, come stabilito dall’articolo 1101 del Codice Civile. Il locatore, identificato nel contratto, è responsabile della distribuzione del canone agli altri comproprietari in base alle rispettive quote di proprietà.
In caso di mancato coinvolgimento degli altri comproprietari, essi hanno la possibilità di ratificare il contratto di locazione, permettendo loro di riscuotere direttamente il canone. Senza ratifica, solo il locatore può legalmente incassare il pagamento. Pagamenti effettuati a comproprietari non autorizzati non liberano l’inquilino dall’obbligo di pagamento.