Con la Risoluzione n. 26 del 20 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il codice tributo utilizzato dai sostituti d’imposta per la compensazione del credito maturato dall’erogazione del trattamento integrativo speciale, un aggiornamento che riguarda in particolare il lavoro notturno e le prestazioni straordinarie effettuate nei giorni festivi, come previsto dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213.
L’articolo 1, commi da 21 a 23, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, introduce un trattmento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del settore turistico, inclusi gli stabilimenti termali.
Questo trattamento è riconosciuto per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, specificamente per il lavoro notturno e le prestazioni straordinarie nei giorni festivi, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
Il comma 24 dello stesso articolo prevede che i sostituti d’imposta possano compensare, come indicato nell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il credito maturato tramite il modello F24 che deriva dall’erogazione del trattamento integrativo speciale.
La nuova denominazione del Codice Tributo
Per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare il credito in compensazione, tramite il modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, è stato ridenominato il codice tributo istituito con la risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023.
Il nuovo codice tributo “1702” è ora denominato: “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2023, n. 213“.
Wuesto aggiornamento semplifica il processo di compensazione del credito d’impsta per i sostituti d’imposta, fornendo una chiara indicazione del codice tributo da utilizzare.