Il Governo ha recentemente approvato una proroga per il ravvedimento speciale, estendendo la scadenza per il pagamento al 31 maggio 2024, una modifica inclusa nel Decreto Legge n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75/2024, che contiene anche cambiamenti significativi in merito ai bonus edilizi.
Il ravvedimento speciale, originariamente fissato al 31 marzo 2024, è stato prorogato al 31 maggio 2024, secondo l’art. 3, comma 12-undecies del D.L. 215/2023 post conversione in legge, un’estensione che permette ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni fiscali relative agli anni precedenti al 2022.
Inizialmente, l’Agenzia delle Entrate aveva esposto una posizione restrittiva riguardo la possibilità di ravvedere i periodi d’imposta 2021 e precedenti, ma il nuovo decreto chiarisce che è possibile estendere il ravvedimento anche a questi anni.
Modalità di pagamento e scadenze
Il decreto stabilisce che i soggetti che non hanno perfezionato il ravvedimento speciale entro il 30 settembre 2023, per le dichiarazioni presentate e non omesse relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, possono aderire alla procedura entro il 31 maggio 2024, ma è necessario pagare le somme dovute in un’unica soluzione e correggere eventuali irregolarità o omissioni.
Per gli anni precedenti al 2022, è prevista anche la possibilità di pagare ratealmente quanto dovuto e le prime cinque delle otto rate devono essere versate entro la fine di maggio, mentre le tre rate residue devono essere saldate entro la fine di ciascun trimestre, con un tasso di interesse del 2% annuo a partire dal 1° giugno 2024.
Il ravvedimento si considera perfezionato con il versamento della prima rata entro il 31 maggio 2024, a condizione che vengano corrette le irregolarità.
Sanzioni per inadempimento
Nel caso di mancato pagamento totale o parziale di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata posteriore, il beneficio della rateazione decade e gli importi ancora dovuti saranno iscritti a ruolo con l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- Sanzione per omesso o tardivo versamento pari al 30% del residuo dovuto a titolo di imposta, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 471/1997.
- Interessi per mancata iscrizione a ruolo, nella misura del 4% annuo, con decorrenza dal 1° giugno 2024, secondo l’art. 20 del D.P.R. 602/1973.
In questi casi, la cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione, come previsto dall’art. 1, comma 175, ultimo periodo della Legge 197/2022.