L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti in merito alla tassazione degli atti sottoposti a condizione sospensiva con la risposta all’interpello n. 78. In seguito alla richiesta di chiarimenti avanzata da un’interessata, è emerso che l’atto in questione prevede il trasferimento del marchio Y subordinato al pagamento del saldo del prezzo entro il 2030 da parte dell’acquirente.
Condizione sospensiva e riserva di proprietà: le differenze
Secondo quanto stabilito dall’articolo 1353 del codice civile, la condizione sospensiva rappresenta un elemento accidentale del contratto che subordina l’efficacia dello stesso al verificarsi di un evento futuro e incerto. Dall’altro lato, la riserva di proprietà, regolata dall’articolo 1523, prevede che il compratore acquisisca la proprietà della cosa con il pagamento dell’ultima rata di prezzo, assumendo i rischi dalla consegna.
Imposta di registro e condizioni sospensive
L’articolo 27 del d.P.R. 26 aprile 1986 stabilisce che gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento di un’imposta fissa. Quando la condizione si verifica, si applica la differenza tra l’imposta dovuta al momento della formazione dell’atto e quella già pagata in sede di registrazione. Le parti hanno trenta giorni di tempo per denunciare l’avverarsi della condizione all’ufficio competente.
Applicazione dell’aliquota proporzionale
Nel caso specifico analizzato, la condizione sospensiva dell’adempimento del pagamento del prezzo da parte dell’acquirente viene considerata meramente potestativa, in quanto dipendente esclusivamente dalla volontà dello stesso. Pertanto, si applica l’articolo 27, comma 3, del TUR, con l’aliquota proporzionale del 3 per cento sui corrispettivi già versati e sui residui da pagare, secondo quanto previsto dall’articolo 9 della Tariffa allegata al TUR.