Con Risposta a interpello n. 70 del 13 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti riguardo al trattamento IVA dell’assegnazione di alloggi ai soci di una cooperativa edilizia. In particolare, si è analizzato il caso di una cooperativa edilizia che ha assegnato in godimento agli associati degli immobili senza prevedere un canone di godimento, ma ricevendo contributi periodici.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Riguardo alla questione dell’IVA, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di cooperative edilizie a proprietà indivisa, le assegnazioni degli alloggi ai soci sono soggette all’imposta sul valore aggiunto. La base imponibile è rappresentata dai canoni di godimento versati e l’imposta è esigibile al momento del pagamento dei canoni periodici.
Diversamente, nelle cooperative a proprietà divisa le assegnazioni sono considerate cessioni di beni e seguono lo stesso regime fiscale delle cessioni di abitazioni da parte delle imprese costruttrici. Pertanto, nell’assegnazione degli alloggi ai soci, si applica l’IVA sul prezzo di vendita degli immobili.
Nel caso specifico della S.r.l., che assegna gli alloggi gratuitamente ai soci e non prevede un canone di godimento, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che manca il requisito oggettivo per la soggettività passiva IVA.