(QuiFinanza.it) Come deve essere gestito il reddito derivante dall’attività di influencer? La domanda torna di attualità a seguito di una recente sentenza in ambito tributario, che coinvolge un noto calciatore e la sua attività di influencer.
A prendere posizione sulla questione ci ha pensato la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, la quale, attraverso la sentenza n. 219/2023, ha confermato la decisione di primo grado, con la quale era stato deciso che il noto calciatore non avesse diritto al rimborso delle imposte versate sui redditi conseguiti nel 2019, che derivavano dallo sfruttamento del proprio diritto di immagine.
I giudici hanno ritenuto che il calciatore non avesse diritto ad ottenere il rimborso dei diritti provenienti dalla cessione dei diritti di sfruttamento dell’immagine, perché gli stessi sono considerati redditi di lavoro autonomo territorialmente prodotti in Italia. Il contribuente, infatti, in quel periodo stava prestando la propria attività sportiva alle dipendenze della Juventus.
Diritto d’immagine Vs diritto d’autore
Il calciatore era molto noto. Questo ha favorito una particolare diffusione mediatica della sua immagine. La sentenza offre l’occasione per fare il punto della situazione su un aspetto che coinvolge sempre più persone e non solo quanti sono impegnati nelle attività artistiche o in quelle sportive a livello professionale. Stiamo pensando a quanti stiano sfruttando economicamente la propria immagine sui vari social network, svolgendo l’attività di influencer.
La sentenza, in estrema sintesi, ci permette di capire che non è possibile assimilare i redditi da sfruttamento dell’immagine personale a quanto è stato regolamentato attraverso l’articolo 53, comma 2, lettera b) del TUIR. Stiamo parlando, in altre parole, dei diritti di sfruttamento della proprietà intellettuale, prodotti direttamente dallo stesso autore o inventore.
Estendere le regole relative al diritto d’autore al diritto d’immagine diventa difficilmente giustificabile, alla luce, oltre che della sentenza che abbiamo citato in precedenza, ma anche per le relative previsioni normative.
Il diritto d’immagine
In cosa consiste, sostanzialmente, il diritto d’immagine? Costituisce, in estrema sintesi, un diritto della personalità – e come tale è soggettivo – che permette che l’immagine di un determinat
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