(BorsaeFinanza.it) Dalle ristrutturazioni edilizie agli incentivi verdi per il risparmio energetico, le agevolazioni per la casa messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sono davvero parecchie. Tra queste rientra il bonus barriere architettoniche 2023, confermato con alcuni correttivi dal governo Meloni nella Legge di Bilancio per eliminare ogni tipo di ostacolo fisico che impedisce la mobilità e la circolazione alle persone con ridotte o limitate capacità motorie. I contribuenti che intendono effettuare interventi per abbattere scale, porte strette e passaggi senza rampe possono usufruire di una serie significativa di sconti: ma quali e come di preciso?
Bonus barriere architettoniche 2023: cosa prevede?
Il bonus barriere architettoniche riguarda esclusivamente i lavori effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 su edifici già esistenti. La condizione indispensabile per accedere all’agevolazione è che ogni intervento rispetti i requisiti contenuti nel Decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, ovvero il regolamento in vigore per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Nello specifico, il bonus può essere di tre tipi:
- una detrazione IRPEF in dichiarazione dei redditi, da ripartire in 5 quote annuali (l’anno di sostenimento delle spese e i quattro anni successivi) tutte dello stesso importo;
- uno sconto in fattura;
- la cessione del credito.
In tutti e tre i casi, la quota è pari al 75% delle spese sostenute per un importo che varia da un minimo di 30.000 a un massimo di 50.000 euro, a seconda della tipologia di immobile su cui sono eseguiti i lavori. Nel contesto specifico dei condomini, l’approvazione dei lavori deve essere affrontata nell’ordine del giorno di un’assemblea, approvata con il voto di maggioranza dei partecipanti (1/3 del valore millesimale del condominio) e inserita nella delibera.
Le fasce dei limiti di detraibilità sono tre, a seconda del tipo di immobile:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari (le case uniche, indipendenti e di proprietà esclusiva) o per le unità immobiliari indipendenti e con accessi autonomi all’interno di edifici plurifamiliari;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Nella circolare
© Borsa e Finanza