(QuiFinanza.it) In cosa consiste la donazione di un immobile? Ma soprattutto da cosa è caratterizzata? Questa operazione consiste, in estrema sintesi, in un atto di trasferimento volontario della proprietà di un qualsiasi bene – nel nostro caso è quella di un immobile – senza che sia stato ricevuto un compenso in cambio. La donazione può coinvolgere qualsiasi bene: denaro, azioni, beni personali e anche un immobile. Ogni singolo contribuente ha diritto di disporre come meglio crede delle proprie proprietà.
A disciplinare la donazione è l’articolo 769 del Codice Civile, che dispone esplicitamente che
La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.
Quando si ha intenzione di donare un immobile è necessario affidarsi ad un notaio, che dovrà redigere un atto notarile. Ovviamente questa operazione ha dei costi, che sono pari a quelli del compenso del professionista e delle relative imposte da pagare.
Volendo essere più precisi, comunque, la donazione – o quanto meno la disciplina dell’atto donativo – implica una serie di oneri anche dal punto di vista fiscale.
Attraverso la donazione di un immobile il proprietario dello stesso decide di trasferirne la proprietà ad un’altra persona. Per questa operazione, colui che effettua la donazione, non riceve alcun compenso in cambio. L’operazione deve essere formalizzata ufficialmente attraverso un atto notarile.
All’interno dell’atto di donazione di un immobile devono necessariamente essere contenuti alcuni elementi, tra i quali rientrano:
- la descrizione dettagliata dell’immobile oggetto della donazione;
- l’indicazione delle parti contraenti, ossia il donatore ed il donatario;
- il valore dell’immobile;
- un’eventuale previsione degli oneri a carico del donatario.
Nella maggior parte dei casi, la donazione avviene tra familiari. È prassi che i genitori donino la casa ai figli o i nonni ai nipoti. Succede, a volte, anche il contrario.
Analizzando l’operazione dal punto di vista fiscale, il legislatore ha previsto delle franchigie particolarmen
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