(Money.it) Non sempre i rapporti di lavoro domestico vanno a gonfie vele ed anzi può ben succedere che il datore di lavoro non vada più d’accordo con la colf o badante, o ritenga più idonea una differente figura al posto suo, oppure possono verificarsi delle irregolarità che minano il rapporto di fiducia con la lavoratrice o il lavoratore. Per queste ed altre ragioni si può così evidenziare la volontà di licenziare colui o colei che era stata in precedenza assunta.
Ebbene, ricordiamolo subito: il settore in oggetto ha regole e caratteristiche proprie, rispetto alla generalità dei lavoratori subordinati. Infatti la stessa figura del datore di lavoro nell’ambito del lavoro domestico ha obblighi distinti da quelli tipici di aziende e imprenditori di altri settori. Di conseguenza non deve sorprendere che anche il licenziamento di colf e badanti abbia peculiarità e tempi di preavviso specifici, come vedremo tra poco.
Ecco perché di seguito ne parleremo e chiariremo le regole da applicare per il licenziamento dell’assistente domestica, facendo riferimento alla disciplina aggiornata di cui al Ccnl colf e badanti. I dettagli.
Licenziamento colf e badanti: non serve dare una motivazione
Tecnicamente, la cessazione del rapporto di lavoro nel settore domestico prende il nome di ’risoluzione del rapporto’ e può aver luogo sia per volontà del datore di lavoro che del collaboratore domestico. Tra le cause che conducono alla fine dell’esperienza di lavoro abbiamo, ad esempio, l’interruzione durante il periodo di prova, la scadenza del termine del contratto o anche le dimissioni.
Come accennato in apertura, però, qui vogliamo in particolare focalizzarci sulla cessazione dovuta al licenziamento della colf o badante in precedenza regolarmente assunta: è importante conoscere e capire il meccanismo con cui il datore di lavoro può chiudere il rapporto di lavoro domestico perché – a differenza di quanto si verifica in altri settori – per il licenziamento del collaboratore domestico il datore di lavoro non è obbligato a dettagliare la causa o motivazione della sua scelta.
Ci si potrebbe certamente chiedere il perché di questo, specialmente se confrontiamo il licenziamento della colf o badante, con quello dell’impiegato o dell’operaio – ad esempio – essendo questi ultimi tutelati dall’obbligo, gravante sul datore, di dare una motivazione alla chiusura del rapporto. La risposta è semplice: la particolare modalità di licenziamento di colf e badanti è dovuta alla specificità del lavoro domestico e al rapporto di stretta fiducia che necessariamente deve esistere con il datore di lavoro. Ecco perché detto rapporto – che peraltro ha luogo nell’intimità delle mura domestiche e non in ufficio, in negozio o in fabbrica – deve potersi risolvere in maniera più semplice, svincolata e veloce rispetto ai rapporti di lavoro classici.
Attenzione però, Il datore di lavoro può licenziare la propria colf o badante senza motivo solo se è stato stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Infatti se c’è un contratto a tempo determinato, non è possibile licenziare la lavoratrice prima del termine – salva la giusta causa (di cui tra poco diremo).
L’obbligo di preavviso
In linea generale se nel caso di licenziamento di badante e colf il datore di lavoro può sempre chiudere di sua volontà il rapporto di lavoro, egli deve comunque rispettare l’obbligo rappresentato dal vincolo di p
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