(Money.it) Non è raro che in seguito alla separazione o al divorzio avvenga l’assegnazione della casa coniugale presso uno degli ex coniugi, diverso dal proprietario o dall’intestatario del contratto di locazione. Si tratta di un mero diritto d’uso riconosciuto a uno degli ex coniugi per tutelare interessi preminenti, sostanzialmente le esigenze dei figli o eventualmente la salute dell’ex coniuge. Quest’ultimo, comunque, non è tenuto a pagare alcun corrispettivo per questo diritto, ecco perché ci si chiede chi invece deve pagare le bollette dell’abitazione coniugale.
Il pagamento della casa coniugale dopo divorzio e separazione
L’assegnazione della casa coniugale è finalizzata alla tutela di interessi che il nostro ordinamento considera preminenti rispetto a eventuali diritti di proprietà o godimento. Di norma, infatti, la casa coniugale viene assegnata al genitore collocatario presso cui i figli si stabiliscono stabilmente e molto difficilmente per altri casi. L’assegnazione della casa coniugale in assenza di figli è dunque un evento molto raro, riconducibile soltanto a gravi condizioni di salute del beneficiario.
Ciò che rileva in questo senso per capire la ripartizione delle spese è che l’assegnazione della casa coniugale non ha nulla a che fare con gli aspetti patrimoniali e le condizioni economiche dei coniugi. In altre parole, il diritto di utilizzo della casa coniugale deriva da interessi più importanti secondo la legge e non dipende nemmeno dall’eventuale disparità di reddito fra gli ex coniugi.
Allo stesso tempo, la legge prevede la gratuità dell’uso della casa coniugale. Quando l’abitazione è in proprietà dell’ex coniuge non beneficiario oppure in comproprietà, quindi, il beneficiario non è tenuto al p
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