(Money.it) La preparazione degli esami universitari è il primo vero banco di prova per le matricole. Spesso gli studenti possono riscontrare difficoltà nell’organizzazione del materiale didattico e pianificazione delle ore di studio necessarie per comprendere e padroneggiare la materia.
A volte può quindi capitare di non superare l’esame, magari per proprie lacune o per la troppa ansia che deve essere gestita. Spesso a gravare sullo stato d’animo degli studenti è anche l’incertezza su quando poter ridare l’esame.
Infatti in alcuni atenei è ancora in vigore il temuto salto d’appello, una pratica che consiste nel vietare allo studente di sostenere un esame all’appello successivo. Ecco quindi che insorgono i dubbi su dopo quanto è possibile ridare quello stesso esame.
In tal caso può tornare utile la vicenda trattata dal Consiglio di Stato (sentenza 2103/2023) dove un professore universitario aveva impugnato gli atti del suo Direttore di Dipartimento, con i quali aveva fissato un appello aggiuntivo degli esami della sua materia. Il docente censurava la violazione della normativa del 1938 sui titoli accademici e gli esami di Stato nella parte in cui fu stabilito che lo studente che ha ricevuto una bocciatura non può ripetere l’esame nella medesima sessione.
Secondo il massimo giudice amministrativo la norma richiamata dal professore ( articolo 43 del decreto 1269 del 1938) è a ben vedere una disciplina normativa ancora vigente – il salto d’appello è quindi ancora legale in Italia – ma che tuttavia è anche precedente alla Costituzione della nostra Repubblica. È opportuno fare chiarezza cercando di capire dopo quanto si può ripetere un esame universitario non superato, capendo cosa prevedono le le
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